Immigrazione: Informazioni per viverla senza problemi


Home | Arte e Cultura | Immigrazione | Islam | Notizie | Cucina | Aziende | Giustizia | Suggerimenti | Note Legali | E-Mail

Aggiornate con la “Bossi-Fini” (Legge 189/02) e la Legge 271/04 che ha convertito il DL 241/04

Come gli stranieri possono entrare in Italia

Gli stranieri che vogliono venire in Italia devono rivolgersi alle ambasciate o ai consolati italiani presenti nel loro paese d'origine per richiedere un visto d'ingresso e a secondo delle esigenze (cure mediche, turismo, ricongiungimento familiare, studio, lavoro, ecc) presentare tutti i documenti richiesti dalle autorità italiane. Gli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia sono esenti dall'obbligo di richiedere il visto. Gli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità che escono dall'Italia devono rientrare entro il periodo di validità del permesso.

Cos'è “Spazio Schengen”

Quando si parla di “Spazio Schengen” si fa riferimento ad un accordo tra 15 paesi europei volto alla collaborazione per la concessione dei visti d'ingresso ai cittadini extracomunitari e, al tempo stesso, mira ad un rafforzamento delle frontiere comuni. I paesi che hanno firmato la convenzione Shenghen sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. Colui che ha un regolare documento di soggiorno, di uno dei paesi sopra citati, può viaggiare liberamente anche negli altri.

Tipi di visto

Visto per "cure mediche"

Lo richiede lo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. Consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato. Potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento.

Visto per "studio"

Lo richiede lo straniero che abbia la volontà di studiare in un paese diverso dal paese d'origine. Consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato .

Visto per "lavoro subordinato"

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.

Visto per "ricongiungimento familiare"

Il visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri ( figli minori di diciotto anni, moglie o marito, i genitori in casi particolari) che intendano riacquistare la loro unione familiare con gli stranieri residenti e regolarmente soggiornanti in Italia, titolare di carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi. La condizione di familiare deve essere idoneamente documentata all'ambasciata o al consolato italiano competente per il rilascio del visto d'ingresso in Italia.

Procedura per l'ingresso per lavoro subordinato

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che vuole assumere uno straniero alle proprie dipendenze, deve presentare all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio la richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Questo ufficio verifica le condizioni offerte dal datore di lavoro (che non possono essere inferiori a quelle previste nei contratti collettivi) e, se rientra nelle quote previste dal decreto-flussi, rilascia l'autorizzazione. Ottenuta questa, il datore di lavoro deve chiedere alla Questura il nulla osta provvisorio per l'ingresso. Quindi, fa pervenire tali documenti al lavoratore ancora residente nel suo Paese. Questi, appena ricevuta questa documentazione, si deve rivolgere alla rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese per il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato. Questo tipo di visto d'ingresso consentirà poi il rilascio di un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è quel documento che consente il regolare soggiorno in Italia e nei paesi Schengen e deve essere chiesto all'ufficio immigrazione della Questura competente in funzione del domicilio o della residenza del richiedente. Presso le Questure d'Italia o le associazioni sindacali è possibile trovare la documentazione da presentare per il rilascio dello stesso.

 

Il rinnovo e l'aggiornamento del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno deve essere rinnovato prima della scadenza e i termini, stabiliti dalla legge, variano in funzione del contratto di lavoro (90-60-30 giorni prima della scadenza). Alla domanda di rinnovo vanno allegati tutti i documenti che la Questura di residenza richiede. Comunque il termine ultimo per rinnovare il permesso è non oltre 60 giorni dalla scadenza. Il permesso, superati questi limiti, non è più rinnovabile salvo casi specifici e giustificati da idonea documentazione. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che cambia la propria residenza oppure aggiorna o rinnova il passaporto deve chiedere,alla Questura che gli ha rilasciato il permesso di soggiorno, l'aggiornamento del documento. La stessa cosa va fatta nel momento in cui nasce un figlio, in modo tale che allo stesso venga esteso il diritto di soggiorno che hanno i genitori.

La carta di soggiorno

La carta di soggiorno è quel documento che viene rilasciato solo ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno 6 anni, titolari di un permesso di soggiorno rinnovabile e avente un reddito sufficiente per sé e la sua famiglia. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato e concede al suo titolare dei diritto più ampi di quelli previsti dal permesso di soggiorno (pensione di invalidità, pensione sociale). Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che cambia la propria residenza oppure aggiorna o rinnova il passaporto deve chiedere, alla Questura che gli ha rilasciato la carta di soggiorno, l'aggiornamento del documento. La stessa cosa va fatta nel momento in cui nasce un figlio, in modo tale che allo stesso venga esteso il diritto di soggiorno che hanno i genitori.

Il ricongiungimento famigliare

La nuova normativa ha ristretto questa possibilità. Oggi uno straniero regolarmente residente in Italia può far venire solamente il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni a carico qualora si dimostri che non possono provvedere a se stessi a causa del loro stato di invalidità totale, i genitori che non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, oppure che abbiano più di 65 anni e nessun figlio che si possa occupare di loro a causa di gravi motivi di salute. La richiesta va fatta alla Questura di residenza presentando tutta la documentazione con la quale si dimostra di avere una casa, sufficientemente grande per la famiglia, un reddito e un lavoro.

La cittadinanza

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti casi: cittadini stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni, cittadini sposati con cittadini italiani.

Hanno diritto a chiedere la cittadinanza italiana i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 10 anni, dimostrando innanzitutto di avere le condizioni di reddito e poi di essere persone che, con le autorità di polizia italiane e quelle del paese d'origine, non hanno mai avuto problemi.

Ha diritto ad acquistare la cittadinanza italiana lo straniero nato in Italia, che vi ha risieduto legalmente, senza interruzioni, fino al compimento della maggior età e dichiari, entro un anno dalla maggiore età, di voler acquistare tale diritto ;

Il diritto di cittadinanza è poi riconosciuto al coniuge di un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia da almeno sei mesi, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale) ;

Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio minorenne di chi acquista o riacquista la cittadinanza e convive stabilmente e effettivamente con il genitore alla data in cui questi acquista o riacquista la cittadinanza.

La richiesta deve essere fatta alla Prefettura di residenza mediante la compilazione dei moduli, che variano in funzione dei casi, e allegando tutta la documentazione richiesta.

Consigli utili

Entro 48 ore dall'ingresso in Italia

Ogni persona, che ospita presso la propria casa un cittadino straniero, deve comunicarlo entro 48 ore al comune di residenza. I moduli, che si possono trovare presso le tabaccherie o nelle cartolerie, sono: Comunicazione di cessione di fabbricato e Comunicazione di ospitalità . La mancata comunicazioni, entro il termine stabilito, comporta il pagamento di una sanzione.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia

Ogni straniero entrato in Italia legalmente, sia che abbia dovuto chiedere il visto d'ingresso sia che provenga da uno stato esente deve, entro 8 giorni lavorativi dalla data d'ingresso , richiedere alla Questura della provincia in cui si trova il permesso di soggiorno.

Soggiorno all'estero

Gli stranieri che hanno un permesso o una carta di soggiorno e che decidono di uscire dall'Italia per andare nei loro paesi o in altri stati, non possono restare fuori dall'Italia per più di 6 mesi e comunque rientrare prima della scadenza dei documenti di soggiorno.

Documenti

Codice fiscale e tessera sanitaria

Il codice fiscale e la tessera sanitaria sono due documenti che il cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, deve sempre avere.

Il codice fiscale è una tessera rilasciata solo dalle Agenzie dell'Entrate, presenti nelle province di residenza, e che rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Tale documento non ha scadenza.

La tessera sanitaria è quel documento che dimostra che sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e che contiene il nome del medico curante cioè il dottore che ti visita gratuitamente quando sei malato. A differenza del codice fiscale, la tessera sanitaria va rinnovata in quanto ha la stessa scadenza del permesso di soggiorno mentre per gli stranieri che hanno carta di soggiorno, la tessera sanitaria è a tempo indeterminato.

Carta d'identità

La carta d'identità è il documento di riconoscimento personale che consente l'identificazione di chi la possiede ed è rilasciata dal comune di residenza ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che hanno compiuto 15 anni d'età. La carta d'identità ha una validità di cinque anni, deve essere rinnovata alla scadenza e non può essere utilizzata per espatriare dall'Italia in quanto vale solo per il territorio nazionale.

Patente di guida

I cittadini stranieri possono guidare in Italia solo se in possesso della patente di guida internazionale rilasciata dallo Stato di appartenenza. Ciò è consentito fino ad 1 anno dall'acquisizione della residenza in Italia in quanto decorso l'anno, non potendo procedere alla conversione della patente del proprio stato di appartenenza, il cittadino extracomunitario dovrà conseguire la patente di guida italiana sostenendo l'esame abilitativo . La patente di guida ha una validità di 10 anni e alla scadenza va rinnovata.

LE INDENNITA' DI MOBILITA' E DISOCCUPAZIONE

Indennità di mobilità

L'indennità di mobilità è una misura a sostegno del reddito erogata a favore dei lavoratori licenziati da parte di un'impresa ammessa al trattamento straordinario salariale che non possa reimpiegare tutti i lavoratori sospesi o non riesca a trovare misure alternative.

I beneficiari

Hanno diritto all'indennità i lavoratori in mobilità, iscritti nelle apposite liste, in seguito a:

•  licenziamento per riduzione di personale o per la trasformazione dell'attività lavorativa;

•  licenziamento per cessazione dell'attività aziendale;

•  esaurimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);

•  licenziamento collettivo per le imprese con più di 15 dipendenti.

Requisiti richiesti:

•  iscrizione alle liste di mobilità;

•  assunzione con contratto a tempo indeterminato con le seguenti qualifiche: operaio, impiegato, quadro;

•  anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato (sono compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, gravidanza e puerperio).

Come ottenere l'indennità di mobilità

L'interessato deve presentare all'ufficio di collocamento domanda di concessione dell'indennità indirizzata all'INPS, allegando il modulo DS 22 compilato dall'ultimo datore di lavoro, entro 68 giorni dal licenziamento.

L'importo e la durata dell'indennità di mobilità

L'indennità è corrisposta entro limiti massimi stabiliti ogni anno tramite decreto ministeriale.

In generale però essa è erogata secondo i seguenti criteri:

•  Per i primi 12 mesi l'indennità corrisponde al 100% del trattamento CIGS percepito o che sarebbe spettato se il richiedente avesse lavorato;

•  Nei periodi successivi essa corrisponde all'80% del trattamento CIGS.

La durata dell'indennità varia in relazione alla tipologia del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.

eta' del lavoratore

aziende del centro nord

fino a 39 anni

12 mesi

da 40 a 49 anni

24 mesi

da 50 anni

36 mesi

Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità aziendale del lavoratore. In presenza di determinati requisiti di età e contribuzione l'indennità di mobilità viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione.

Sospensione e perdita del diritto all'indennità di mobilità

L'indennità è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

Il beneficiario perde il diritto all'indennità se:

•  viene cancellato dalle liste mobilità;

•  viene assunto con contratto a tempo indeterminato;

•  raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.

Indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione è un beneficio economico spettante al lavoratore che ha perso il lavoro involontariamente a seguito di licenziamento, sciopero o serrata o perché il lavoro non era stabile.

L'indennità è erogata mensilmente dall'INPS, attingendo da una parte di contributi previdenziali, che costituiscono l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, già versati dal datore di lavoro.

L'indennità di disoccupazione non spetta se i lavoratori sono in possesso di permesso di soggiorno stagionale.

Esistono più tipologie di indennità di disoccupazione:

•  l'indennità di disoccupazione ordinaria;

•  l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;

•  l'indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia.

Indennità di disoccupazione ordinaria

I beneficiari e i requisiti

Hanno diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria tutti i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

•  avere almeno 52 settimane di contribuzione, nei due anni che precedono la data di cessazione del periodo di lavoro;

•  essere iscritti nelle liste di disoccupazione;

•  avere almeno due anni di anzianità assicurativa presso l'INPS.

N.B. Il primo contributo INPS deve essere stato versato almeno due anni prima della fine dell'ultimo rapporto di lavoro. Ai fini della maturazione dell'anno e dell'anzianità assicurativa, il periodo di lavoro prestato in qualità di apprendista non è valido.

Come ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria

La domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione va compilata sugli appositi moduli da ritirare presso le sedi INPS e consegnata entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, allegando i seguenti moduli:

•  modulo DS 21 a cura dell'ex lavoratore;

•  modulo DS 22 a cura dell'ultimo datore, per attestare il versamento dei 52 contributi settimanali.

La durata e l'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria

La durata dell'indennità di disoccupazione ordinaria è di 180 giorni, ma per coloro che alla data del licenziamento hanno compiuto 50 anni, essa è prolungata fino a 270 giorni.

L'importo è pari al 40% della media delle retribuzioni lorde, percepite nell'ultimo trimestre antecedente il licenziamento.

Perdita del diritto all'indennità

Il diritto all'indennità di disoccupazione cessa quando:

•  il lavoratore ha percepito tutte le 180 giornate di indennità;

•  il lavoratore viene avviato ad un altro lavoro;

•  il lavoratore viene cancellato, per qualsiasi motivo, dalle liste dei disoccupati;

•  il lavoratore diventa titolare di una prestazione pensionistica diretta (pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, pensione d' inabilità o assegno di invalidità).

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

I beneficiari e i requisiti

Spetta al lavoratore che non avendo maturato 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, possa far valere uno o più rapporti di lavoro subordinato per un totale pari o superiore a 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente.

L'interessato deve avere inoltre maturato almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Diversamente dalla disoccupazione ordinaria, in questo caso non è obbligatorio essere iscritti nelle liste di disoccupazione.

Come ottenere l'indennità

L'ex lavoratore deve presentare domanda all'INPS dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'indennità.

Indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia

I beneficiari

L'indennità speciale di disoccupazione per l'edilizia, spetta al lavoratore licenziato da impresa edile anche artigiana nei seguenti casi:

•  cessazione dell'attività lavorativa dell'azienda;

•  ultimazione del cantiere o delle fasi lavorative per le quali il lavoratore era impegnato;

•  riduzione di personale.

I requisiti.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

•  deve far valere almeno 10 contributi mensili o 43 settimanali nel biennio precedente il licenziamento;

•  occorre l'iscrizione nelle liste di disoccupazione subito dopo il licenziamento.

La durata.

Il trattamento speciale è pagato ogni mese dall'INPS e decorre:

•  dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;

•  dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.

Come ottenere l'indennità.

L'ex lavoratore deve presentare domanda all'INPS entro 2 anni dal licenziamento.

Perdita del diritto all'indennità.

Il diritto all'indennità di disoccupazione per edilizia cessa quando l'interessato:

•  ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;

•  inizia un nuovo lavoro;

•  si cancella, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;

•  diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

 

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO


Assegno per il nucleo familiare

I lavoratori con familiari a carico hanno diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare, sulla base del reddito del nucleo familiare.

L'extracomunitario con familiari a carico può disporre dell'assegno per il nucleo familiare se questi risiedono in Italia, oppure se il paese di cui è cittadino lo straniero offre pari trattamento ai cittadini italiani, o se esiste una convenzione in materia di trattamenti familiari fra l'Italia ed il suo paese d'origine.

I beneficiari, anche con contratto part-time, sono:

•  i lavoratori dipendenti in attività e i titolari di pensioni e di prestazioni previdenziali per lavoro dipendente;

•  i lavoratori dipendenti assistiti per: TBC, disoccupazione, CIG, mobilità, malattia e maternità;

•  i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali;

•  i lavoratori dell'industria ed i marittimi in congedo matrimoniale;

•  i richiamati alle armi;

•  iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta e liberi professionisti).

I requisiti.

Il requisito richiesto per l'ottenimento dell'assegno è il possesso di un reddito familiare complessivo che non superi i livelli di reddito stabiliti da apposito decreto Ministeriale, correlato al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il reddito familiare da prendere in considerazione è dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare, nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno nel quale si chiede l'assegno.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso un solo assegno.

Come ottenere l'assegno.

Il lavoratore che intende fare richiesta di ottenimento dell'assegno familiare, deve presentare domanda presso:

•  il proprio datore di lavoro nel caso di lavoratore dipendente, tranne per operai agricoli e colf;

•  l'INPS, per tutti gli altri lavoratori e pensionati sull'apposito

modulo ANF/DIP.

Chi eroga l'assegno:

•  il datore di lavoro con la retribuzione;

•  direttamente dall'INPS per i disoccupati.

Assegno familiare

L'assegno familiare spetta ai lavoratori con familiari a carico con un determinato livello di reddito.

Gli assegni spettano per i seguenti componenti il nucleo familiare:

•  coniuge anche se legalmente separato, ma solo per i pensionati delle gestioni speciali;

•  figli, fratelli, nipoti e sorelle se conviventi, a carico del richiedente e: minorenni, inabili al lavoro, studenti fino a 21 o 26 anni.

I requisiti.

Per ottenere l'assegno familiare, occorre che i familiari del richiedente siano a carico di quest'ultimo, cioè che abbiano un reddito personale mensile che non superi un determinato limite, stabilito con decreto Ministeriale.

Inoltre, anche il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare un determinato importo

Come ottenere l'assegno.

La domanda di ottenimento dell'assegno si presenta tramite l'apposito modulo in distribuzione presso gli sportelli INPS o gli Enti di patronato.(vedi Sedi Sindacali)

Fondo di rimpatrio del lavoratore indigente e della salma

L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, numero 943 ha istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

I beneficiari e i requisiti.

I lavoratori extracomunitari aventi regolare permesso di soggiorno che abbiano versato almeno un contributo obbligatorio possono richiedere l'intervento del Fondo a condizione che siano privi di mezzi economici: il parametro di riferimento che individua la mancanza di mezzi economici è il possesso di un reddito che consenta di beneficiare della pensione sociale, ovvero un reddito al di sotto della minima sussistenza.

Sono invece esclusi dalla prestazione: i lavoratori frontalieri, gli stranieri presenti per motivi di studio o formazione professionale, coloro che lavorano per imprese che operano temporaneamente in Italia, coloro che lavorano per istituzioni internazionali, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo e gli stranieri per i quali sono previste forme più vantaggiose.

Come usufruire del fondo

Il lavoratore deve presentare domanda all'ufficio provinciale dell'INPS sul modello RIMP/1 allegando:

•  copia autenticata del passaporto;

•  copia dell'ultima busta paga o altra documentazione comprovante il versamento dei contributi o dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro attestante il rapporto lavorativo;

•  dichiarazione di responsabilità attestante la mancanza dei mezzi economici per rimpatriare, che verrà poi sottoposta ai dovuti accertamenti. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal familiare che richiede il rimpatrio della salma del lavoratore deceduto.

Ai fini dell'utilizzo del Fondo di rimpatrio si accetta anche il permesso di soggiorno scaduto purché la scadenza non abbia superato i sei mesi.

L'INPS si assume il costo del biglietto per il mezzo di trasporto necessario al rimpatrio, in particolare del biglietto aereo in classe economica più il biglietto di nave o treno, in seconda classe, fino a destinazione.

In caso di rimpatrio di lavoratore deceduto in Italia, l'INPS si assume l'onere del costo di trasferimento della salma tramite agenzia funebre.

LA TUTELA DELLA SALUTE

Indennità di malattia

L'indennità di malattia è una prestazione economica che sostituisce la retribuzione quando il lavoratore si astiene dal lavoro a causa di una malattia.

I beneficiari:

•  lavoratori dipendenti;

•  disoccupati e sospesi dal lavoro appartenenti alle categorie precedenti purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia;

•  gli iscritti alla gestione separata (liberi professionisti e collaboratori) non iscritti ad altra forma previdenziale e che versano il contributo del 14%, se affetti da malattia che comporta ricovero ospedaliero, presso struttura pubblica o privata convenzionata con il SSN, o all'estero con autorizzazione del SSN.

Quando spetta l'indennità

L'indennità di malattia pagata dall'INPS viene corrisposta dal 4° giorno di malattia e non può superare i 180 giorni per ciascun anno solare. I primi 3 giorni di malattia sono invece indennizzati dal datore di lavoro.

Come ottenere l'indennità.

il lavoratore deve avvisare immediatamente il datore di lavoro e entro 2 giorni da quando si ammala trasmettere il certificato di malattia rilasciato dal medico sia all'azienda, sia alla sede INPS più vicina alla propria residenza , tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il lavoratore è quindi tenuto a rimanere in casa, perché è passibile di visita medica, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Egli si può assentare dal domicilio solo per: visite mediche generiche urgenti o accertamenti specialistici; gravi motivi familiari o personali. In tutti i casi l'assenza deve essere comunicata in anticipo al datore e successivamente documentata.

Il Ricorso.

Se la domanda di indennità non viene accettata, si presenta ricorso in carta libera al Comitato provinciale INPS, direttamente agli sportelli INPS o tramite raccomandata A/R o tramite un Ente di patronato, entro 90 giorni dalla data di ricezione del diniego.

Assistenza sanitaria iscritti al SSN

Iscrizione obbligatoria

Per usufruire dei servizi sanitari italiani, occorre l'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale, a seguito della quale si riceve la tessera sanitaria che contiene il nome dell'assistito e del suo medico curante. Solo presentando la tessera si possono ricevere le prestazioni sanitarie.

L'iscrizione al SSN non va rinnovata annualmente ma dura fino alla scadenza del permesso di soggiorno, alla sua revoca o alla modifica del motivo per cui è concesso.

Soggetti tenuti all'iscrizione al SSN.

Sono tenuti all'obbligo di iscrizione al SSN:

•  gli extracomunitari regolarmente soggiornanti, muniti di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro (autonomo o subordinato);

•  gli extracomunitari regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso per motivi: familiari, per adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per asilo politico o umanitario;

Per iscriversi al SSN occorrono:

•  il permesso di soggiorno;

•  certificato di residenza o l'autocertificazione.

Sono altresì tenuti ad iscriversi al SSN anche gli extracomunitari residenti e con regolare permesso di soggiorno, disoccupati e iscritti all'ufficio di collocamento.

Per iscriversi al SSN in questo caso occorrono:

•  il permesso di soggiorno;

•  il certificato di residenza o la sua autocertificazione;

•  documento attestante la vecchia posizione sanitaria, anche se proveniente da un'altra regione;

•  iscrizione all'ufficio di collocamento.

L'assistenza sanitaria si estende ai familiari di primo grado a carico del capofamiglia (coniuge, fratelli, sorelle, genitori e figli) regolarmente soggiornanti in Italia.

Come iscriversi

L'iscrizione al SSN è gratuita per:

•  i lavoratori dipendenti;

•  disoccupati con permesso di soggiorno e iscritti nelle liste di collocamento;

•  i rifugiati con regolare certificato attestante lo status;

•  i minorenni con genitore residente in Italia o con un genitore appartenente ad una delle categorie precedenti.

Dove iscriversi:

Ufficio scelta/revoca del medico -ASL

Con l'iscrizione si ha diritto a:

•  scegliere il medico di base e/o il pediatra;

•  fare tutte le visite e gli esami specialistici;

•  essere ricoverati in ospedale;

•  ottenere le ricette mediche;

•  subire interventi chirurgici.

Il medico di base e il pediatra garantiscono gratuitamente: visite ambulatoriali e domiciliari; prescrizione di farmaci; richiesta di visite specialistiche; certificazioni per incapacità temporanea al lavoro; certificazioni obbligatorie per accedere agli asili nido, scuole materne, elementari, medie, superiori; certificazione per l'astensione dal lavoro del genitore per malattia del figlio; certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva (per quest'ultima viene chiesto un contributo economico).

N.B . É stato recentemente introdotto un ticket di € 15 per le visite effettuate al pronto soccorso, dal quale sono comunque esonerate varie categorie di persone con determinati requisiti.

ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE

Il diritto alla casa per gli immigrati

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia iscritto nelle liste di collocamento e occupato in una regolare attività lavorativa in condizione di parità con i cittadini italiani può:

•  accedere agli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica;

•  accedere al credito agevolato per l'acquisto o l'affitto della prima casa;

•  accedere agli alloggi predisposti attraverso contributi regionali di proprietà delle Province e dei Comuni;

•  accedere ai centri di accoglienza predisposti e gestiti dalle Regioni in collaborazione con i Comuni, le associazioni e le organizzazioni di volontariato.

Il contratto

Una volta trovata casa si deve stipulare un contratto di affitto scritto che deve essere firmato da inquilino e proprietario. Il contratto deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro.

Il contratto consiste in un accordo scritto tra proprietario e inquilino che definisce diritti e doveri di entrambi nonché:

•  la durata del contratto di affitto;

•  il canone mensile di locazione;

•  l'obbligo di preavviso in caso disdetta dal contratto;

•  gli obblighi relativi alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa.

Registrazione del contratto.

Entro 20 giorni dalla stipula, il contratto di affitto deve essere registrato presso l'Ufficio del registro dal proprietario della casa. Ogni anno la registrazione deve essere rinnovata. Le spese di registrazione sono suddivise in parti uguali tra il proprietario e l'inquilino.

Consigli utili

Rivolgetevi ad un sindacato (Sicet), per chiedere:

•  consigli e consulenze, anche di carattere legale sui contratti di affitto privati e pubblici;

•  indicazioni sulla gestione delle riunioni condominiali o dell'assicurazione dell'immobile;

•  assistenza per la presentazione delle domande di alloggio pubblico;

•  controllo delle spese condominiali.

N.B. Ascoltate bene le informazioni ottenute e chiedete, se disponibile, materiale informativo scritto.

IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Cosa fare

Informare immediatamente il datore di lavoro che deve fare la denuncia di infortunio all'INAIL

La denuncia all' INAIL puo' essere fatta dall'infortunato se non provvede il datore di lavoro.

Come curarsi.

Il lavoratore infortunato che rifiuta di curarsi perde il trattamento economico giornaliero (indennita' temporanea).

L'infortunio deve essere dichiarato in ospedale e le relative cure sono gratuite ( tranne il ticket che pagano tutti i cittadini). Di ogni certificato medico una copia deve essere inviata al datore di lavoro, una all'INAIL e l'altra conservata dal lavoratore.

Le prestazioni economiche.

Al lavoratore spettano le prestazioni INAIL, anche se il datore di lavoro non e' regolarmente assicurato.

Per il periodo di infortunio l'INAIL paga un'indennita' giornaliera dal 4° giorno successivo all'evento; i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro.

Per i primi 90 giorni l'indennita' e' pari al 60% della retribuzione percepita.

Dal 91° giorno fino alla guarigione clinica e' pari al 75% della retribuzione stessa.

Se dall'infortunio deriva una invalidita' permanente superiore al 10% della capacita' lavorativa, il lavoratore ha diritto ad una rendita calcolata sulla retribuzione.

La rendita e' aumentata del 5% per ogni famigliare a a carico (coniuge,figli,ecc.)

Informazioni contrattuali.

Lettera di assunzione.

Il lavoratore ha diritto ad avere una copia della lettera all'atto dell'assunzione che deve essere firmate da entrambe le parti.

Sulla lettera di assunzione deve essere specificato chiaramente:

•  Nome dell'azienda

•  Generalita' del lavoratore (nome,cognome, data di nascita, residenza ecc.)

•  Il contratto di lavoro applicato

•  La qualifica con relativa mansione

•  La durata del contratto ( a tempo indeterminato, tempo determinato e cosi' via).

•  Il luogo di assunzione e di lavoro.

Allontanamento dal posto di lavoro

Il lavoratore non si deve mai assentare dal luogo di lavoro senza autorizzazione scritta del datore di lavoro. Questo vale anche per le ferie ed eventuali permessi.

Nel caso il lavoratore sia allontanato oralmente dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci deve farsi rilasciare un'autorizzazione scritta. Se il datore di lavoro dovesse rifiutarsi bisogna andare velocemente dal Sindacato.

Assenze

Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo.

In caso di assenza per malattia il lavoratore oltre ad avvisare il datore di lavoro deve trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.

Attenzione: in caso di assenze non giustificate per tre giorni di seguito si rischia il licenziamento.

Dimissione e licenziamenti.

Il lavoratore puo' dimettersi in qualunque giorno della settimana con un preavviso che e' stabilito dal contratto nazionale di lavoro. Le dimissioni devono essere sempre comunicate per iscritto.

Anche il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore tramite lettera dove ci deve essere il motivo.

Attenzione: il licenziamento a voce non e' valido, in questo caso rivolgersi immediatamente al Sindacato.

Realizzato con la collaborazione del coordinamento immigrati FILCA Lombardia


Articolo pubblicato da Arab.it in data 18.10.2005
 
Home | Arte e Cultura | Immigrazione | Islam | Notizie | Cucina | Aziende | Giustizia | Suggerimenti | Note Legali | E-Mail
Arab.it
info@arab.it
Copyright © A R C O SERVICE 1996-2012. All rights reserved. Tutti i diritti riservati.
E-mail: info@arab.it