IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione
annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze di carattere
stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo;
- Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
settembre 1998;
- Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente
del 27 dicembre 1997 e 16 ottobre 1998;
- Vista la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999;
- Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve
tenere conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il
triennio 1998-2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle
liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico;
- Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero,
agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera
per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale;
- Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico,
meccanico e artigianali richiedono la manodopera straniera per ricoprire
posti di lavoro a tempo indeterminato;
- Tenuto conto, altresi', delle previsioni di inserimento di lavoratori
autonomi, anche per lo svolgimento di attivita' professionali, verificate
d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministero della giustizia;
- Considerati i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dell'anno
1999, con conseguente possibilita' di accesso immediato al lavoro;
- Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;
- Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il Ministro della giustizia ed il
Ministro per la solidarieta' sociale;
- Decreta:
- Art. 1.
1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale
massima di 63.000 persone.
- Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso in Italia, per lavoro subordinato e autonomo di 30.000 lavoratori
cosi' ripartiti:
a) 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato
e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e
provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi
di cui all'art. 3;
b) 2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di
attivita' professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario
con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3.
- Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, tenuto
conto della cooperazione in materia migratoria, e' consentito l'ingresso
in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento
nel mercato del lavoro ad una quota di:
6.000 cittadini albanesi;
3.000 cittadini tunisini;
3.000 cittadini marocchini;
6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione europea
che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.
- Art. 4.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e conformemente
alle modalita' individuate dal regolamento di attuazione del testo unico
25 luglio 1998, n. 286, e' consentito l'ingresso fino ad un numero massimo
di 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario,
ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2 e 3 del predetto testo unico.
2. Ove le domanda presentate ai sensi del comma precedente entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte, ai sensi
dell'art. 35, comma 2, del regolamento di attuazione, nei successivi
sessanta giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta
quota di 15.000 unita', per la residua parte, possono essere rilasciati
i permessi di soggiorno ai sensi dell'art. 23, comma 4, del predetto
testo unico.
3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in conformita'
all'art. 35 del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono
essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti all'estero, iscritti
nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
dei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall'articolo
21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero.
- Art. 5.
1. Qualora, trascorsi centoquaranta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui
delle quote di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri interessati
e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1 del presente decreto,
si provvedera', sulla base dell'andamento delle effettive richieste,
a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.
- Roma, 8 febbraio 2000
Il Presidente: D'Alema
- Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2000
- Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 147
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