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1. All'articolo 12 del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, il comma 4 è così sostituito: "4. Nei casi previsti dei
commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi
si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini.". 1.All'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286, il comma 9 è così sostituito: "9.Il ricorso, a cui deve essere
allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo
in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di
espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la
misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente
per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci
giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile." 1.Dopo l'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, è inserito il seguente: ARTICOLO 13-bis Partecipazione dell'Amministrazione
nei procedimenti in Camera di consiglio 1. Se il ricorso di cui all'articolo
13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in Camera
di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato
fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento
del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che
ha emesso il provvedimento. 2. L'autorità che ha emesso il decreto di
espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari
appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel
procedimento di cui all'articolo 14, comma 4. 3. Gli atti del procedimento
e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 4. La decisione
non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione." 1. All'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, il comma 2 è così sostituito: "2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, sentiti i ministri
degli Affari esteri, dell'Interno e di Grazia e giustizia, sono definiti
i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei
diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalità per l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano
in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b) le modalità di accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello
Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali
e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1
con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo.". 1. All'articolo 42, comma 4, del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, la lettera a) è così sostituita: "a) rappresentanti delle
associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3
e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore
a dieci;". 1. All'articolo 46, comma 3, del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo le parole "del Dipartimento per gli affari sociali"
sono inserite le seguenti: "e del Dipartimento per le pari opportunità"
e dopo le parole "dell'interno," sono inserite le seguenti: "di grazia
e giustizia," 1. All'articolo 49 del Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la rubrica è così sostituita: "Disposizioni finali e transitorie". |
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