LA GIURISDIZIONE
L'esercizio della giurisdizione è una delle funzioni
fondamentali dello Stato democratico, e si affianca alla funzione legislativa
e alla funzione di governo.
La giurisdizione si articola in ordinaria, amministrativa, contabile,
militare e tributaria, con differenti ambiti e competenze.
La giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi
Regionali (T.A.R.) e dal Consiglio di Stato. Per fare un esempio pratico,
il T.A.R. è l'organo cui si fa ricorso in materia di espulsione
di cittadini extracomunitari dal territorio dello Stato.
La giurisdizione contabile è esercitata dalla Corte dei Conti,
mentre quella tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie
Regionali e dalle Commissioni Tributarie Distrettuali.
La giurisdizione militare è esercitata da: Tribunali Militari,
Corti militari di Appello, Tribunali militari di Sorveglianza, Procuratori
militari della Repubblica presso i detti Tribunali, Procuratori Generali
militari presso queste Corti e Procuratore militare presso la Corte di
Cassazione.
La giurisdizione ordinaria, di cui principalmente ci occuperemo o, è
esercitata da magistrati appartenenti all'ordine giudiziario; essi si
dividono in giudicanti ( = giudici in quanto in posizione imparziale,
"al di sopra delle parti" ) e requirenti ( = Pubblici Ministeri,
che costituiscono una vera e propria parte processuale ) .
A seconda del tipo di reato e dell'età di chi lo ha commesso, i
giudici si distinguono in:
Giudice di Pace: allo stato non ha ancora competenza penale;
Tribunale: ha competenza residuale, ovvero si occupa di reati per
i quali non sono competenti la Corte d'Assise o il Pretore. Il Tribunale
si compone di un Presidente e due Giudici.
Corte di assise: ha competenza su pochi, gravi reati ( omicidio
). Si compone di un Presidente, un Giudice e giudici popolari ( comuni
cittadini ).
Tribunale dei Minorenni: è competente a giudicare qualunque
reato commesso da minori di anni 18. Lo compongono sia giudici che componenti
privati esperti (psicologi).
Giudice di Pace, Pretore, Tribunale, Corte d'Assise e Tribunale dei Minorenni
sono giudici di primo grado: ciò significa che davanti ad essi
si viene giudicati in prima istanza.
In caso di condanna in primo grado, si può esperire il secondo
grado di giudizio. Sono giudici di secondo grado:
la Corte di Appello, davanti alla quale possono essere impugnate
le sentenze del Pretore e del Tribunale. La Corte di Appello è
composta da tre giudici;
la Corte di Assise di Appello, competente a giudicare su sentenze
emesse dalla Corte di Assise;
la Corte di Appello - Sezione Minori, che è giudice di grado
superiore rispetto al Tribunale dei Minorenni.
E' assicurato, dopo il doppio grado di giurisdizione, un ulteriore grado,
limitato però alla sola legittimità. Si tratta della Corte
che ha sede unica a Roma. La Costituzione italiana (art 111) stabilisce
che è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Quando una sentenza ha attraversato tutti i gradi di giudizio, è
definitiva; se la pena con essa è irrogata è detentiva,
essa diventa eseguibile.
Le istanze relative allo stato di libertà personale, in questa
fase, sono di competenza del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza.
Fin qui si è parlato dei giudici, ossia dei magistrati che esercitano
la funzione giudicante. Resta quindi da esaminare la figura del Pubblico
Ministero.
Il pubblico ministero (P.M.) è il magistrato che esercita
l'azione penale, che esprime, cioè, la volontà punitiva
dello Stato.
Ogni grado di giudizio ha il suo pubblico ministero; la sua esatta definizione
è Procuratore della Repubblica, se agisce davanti al Pretore, al
Tribunale o al Tribunale dei Minorenni. Si chiama invece Procuratore Generale
della Repubblica se davanti alla Corte di Appello o alla Corte di Cassazione.
Cambia il nome, ma non la funzione.
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