LA GIUSTIZIA ITALIANA
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LA GIURISDIZIONE

L'esercizio della giurisdizione è una delle funzioni fondamentali dello Stato democratico, e si affianca alla funzione legislativa e alla funzione di governo.

La giurisdizione si articola in ordinaria, amministrativa, contabile, militare e tributaria, con differenti ambiti e competenze.

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) e dal Consiglio di Stato. Per fare un esempio pratico, il T.A.R. è l'organo cui si fa ricorso in materia di espulsione di cittadini extracomunitari dal territorio dello Stato.

La giurisdizione contabile è esercitata dalla Corte dei Conti, mentre quella tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Regionali e dalle Commissioni Tributarie Distrettuali.

La giurisdizione militare è esercitata da: Tribunali Militari, Corti militari di Appello, Tribunali militari di Sorveglianza, Procuratori militari della Repubblica presso i detti Tribunali, Procuratori Generali militari presso queste Corti e Procuratore militare presso la Corte di Cassazione.

La giurisdizione ordinaria, di cui principalmente ci occuperemo o, è esercitata da magistrati appartenenti all'ordine giudiziario; essi si dividono in giudicanti ( = giudici in quanto in posizione imparziale, "al di sopra delle parti" ) e requirenti ( = Pubblici Ministeri, che costituiscono una vera e propria parte processuale ) .

A seconda del tipo di reato e dell'età di chi lo ha commesso, i giudici si distinguono in:

Giudice di Pace: allo stato non ha ancora competenza penale;

Tribunale: ha competenza residuale, ovvero si occupa di reati per i quali non sono competenti la Corte d'Assise o il Pretore. Il Tribunale si compone di un Presidente e due Giudici.

Corte di assise: ha competenza su pochi, gravi reati ( omicidio ). Si compone di un Presidente, un Giudice e giudici popolari ( comuni cittadini ).

Tribunale dei Minorenni: è competente a giudicare qualunque reato commesso da minori di anni 18. Lo compongono sia giudici che componenti privati esperti (psicologi).

Giudice di Pace, Pretore, Tribunale, Corte d'Assise e Tribunale dei Minorenni sono giudici di primo grado: ciò significa che davanti ad essi si viene giudicati in prima istanza.
In caso di condanna in primo grado, si può esperire il secondo grado di giudizio. Sono giudici di secondo grado:

la Corte di Appello, davanti alla quale possono essere impugnate le sentenze del Pretore e del Tribunale. La Corte di Appello è composta da tre giudici;

la Corte di Assise di Appello, competente a giudicare su sentenze emesse dalla Corte di Assise;

la Corte di Appello - Sezione Minori, che è giudice di grado superiore rispetto al Tribunale dei Minorenni.

E' assicurato, dopo il doppio grado di giurisdizione, un ulteriore grado, limitato però alla sola legittimità. Si tratta della Corte che ha sede unica a Roma. La Costituzione italiana (art 111) stabilisce che è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Quando una sentenza ha attraversato tutti i gradi di giudizio, è definitiva; se la pena con essa è irrogata è detentiva, essa diventa eseguibile.

Le istanze relative allo stato di libertà personale, in questa fase, sono di competenza del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza.

Fin qui si è parlato dei giudici, ossia dei magistrati che esercitano la funzione giudicante. Resta quindi da esaminare la figura del Pubblico Ministero.

Il pubblico ministero (P.M.) è il magistrato che esercita l'azione penale, che esprime, cioè, la volontà punitiva dello Stato.

Ogni grado di giudizio ha il suo pubblico ministero; la sua esatta definizione è Procuratore della Repubblica, se agisce davanti al Pretore, al Tribunale o al Tribunale dei Minorenni. Si chiama invece Procuratore Generale della Repubblica se davanti alla Corte di Appello o alla Corte di Cassazione. Cambia il nome, ma non la funzione.



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