Rapporto del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr)

sul trattamento da parte delle Forze della Coalizione dei prigionieri di guerra e di altre persone tutelate dalle Convenzioni di Ginevra in Iraq durante il loro arresto, la loro detenzione e i loro interrogatori

- Febbraio 2004 - *

 
     
 
 
 
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SOMMARIO

Introduzione

1. Trattamento durante l’arresto
1.1 Notifica alle famiglie e informazioni per gli arrestati
2. Trattamento durante il trasferimento e la custodia preventiva
3. Trattamento durante gli interrogatori
3.1 Metodi di maltrattamento
3.2 Sezione dell’Intelligence militare, complesso della prigione di Abu Ghraib
3.3 Umm Qasr (JFIT) e Camp Bucca (JIF/ICE)
3.4 Precedenti interventi del Cicr nel 2003 sulla questione del trattamento
3.5 Accuse di maltrattamenti da parte della polizia irachena.
4. Trattamento nelle strutture di detenzione regolari
4.1 Condizioni generali di trattamento
4.2 Sezione dei “Prigionieri di rilievo”. Aeroporto Internazionale di Bagdad
5. Impiego della forza sproporzionato ed eccessivo nei confronti di prigionieri da parte delle autorità carcerarie
6. Sequestro e confisca dei beni personali appartenenti ai prigionieri
7. Esposizione dei prigionieri a mansioni pericolose
8. Protezione dei prigionieri dai bombardamenti

CONTENUTO

Nel presente “Rapporto sul trattamento da parte delle forze della
Coalizione dei prigionieri di guerra e altre persone sotto tutela in Iraq” il
Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) attira l’attenzione delle

Forze della Coalizione (da adesso in avanti denominate “FC”) su un certo
numero di gravi violazioni del Diritto Umanitario Internazionale. Queste
violazioni sono state documentate e spesso osservate durante la visita a
prigionieri di guerra, detenuti civili e altre persone tutelate dalle
Convenzioni di Ginevra (da adesso in avanti denominati prigionieri,
quando il loro status non sia specificatamente menzionato) in Iraq tra i
mesi di marzo e novembre 2003. Durante le sue visite ai luoghi di
reclusione delle FC, il Cicr ha raccolto delle accuse precise durante
colloqui privati con i prigionieri, in relazione al trattamento delle persone
sotto tutela ricevuto dalle FC durante la loro cattura, l’arresto, il
trasferimento, la reclusione e l’interrogatorio.
Le violazioni principali, che sono descritte nel presente rapporto del Cicr e
sono presentate in via confidenziale alle FC, includono:
Violenza nei confronti delle persone tutelate al momento della
cattura e della custodia preventiva, che spesso hanno causato il loro
decesso o gravi ferite.
Mancata notifica dell’arresto dei prigionieri ai loro famigliari, e
conseguente angoscia per i prigionieri e i loro famigliari.
Coercizione fisica o psicologica durante gli interrogatori per
strappare delle informazioni.
Prolungata reclusione in isolamento in celle senza luce naturale.
Utilizzo eccessivo e sproporzionato della forza contro prigionieri che
ha causato il decesso o il ferimento durante il loro periodo di
reclusione.
In questo rapporto sono altresì segnalati gravi problemi di comportamento
da parte delle FC che hanno avuto impatto sui prigionieri:
Sequestro e confisca di beni personali appartenenti ai prigionieri.
Esposizione dei prigionieri a mansioni pericolose.
Custodia dei prigionieri in luoghi pericolosi, nei quali non erano al
riparo dai bombardamenti.
Secondo le dichiarazioni raccolte dai delegati del Cicr durante colloqui
privati con i prigionieri, il maltrattamento al momento della cattura era
frequente. Se determinate circostanze potrebbero richiedere delle
precauzioni difensive e l’impiego della forza da parte delle unità militari, il
Cicr ha raccolto dichiarazioni di maltrattamenti che hanno fatto seguito

alla cattura avvenuta a Bagdad, Bassora, Ramadi e Tikrit, il che indica un
comportamento sistematico in relazione al momento e ai luoghi in cui si
sono verificati i comportamenti violenti durante l’arresto. La ripetizione
di tale comportamento da parte delle FC pare andare oltre ogni
ragionevole, legittimo e proporzionato impiego della forza necessaria a
catturare i sospetti o a trattenere le persone che opponevano resistenza
all’arresto o alla cattura, e pare riflettere un modus operandi
sistematicamente adottato da parte di alcune unità militari delle FC.
Stando alle dichiarazioni raccolte dal Cicr, i maltrattamenti durante gli
interrogatori non erano sistematici, tranne per le persone arrestate in
connessione con presunti reati contro la sicurezza o che si riteneva
rivestissero importanza per l’ “intelligence”. In questi casi i prigionieri
sotto la supervisione dell’Intelligence Militare erano ad alto rischio di
essere sottoposti a una vasta gamma di duri trattamenti, che andavano
dagli insulti, dalle minacce e dalle umiliazioni alla coercizione sia fisica
che psicologica, che in alcuni casi equivalevano a tortura, allo scopo di
costringerli a cooperare con chi li interrogava.
Il Cicr ha altresì iniziato a documentare quello che appariva un diffuso
impiego di abusi e di maltrattamenti a opera della polizia irachena che è
sotto la responsabilità delle Potenze Occupanti, tra cui minacce di
consegnare le persone in loro custodia alle FC, così da estorcere loro
denaro, effettiva consegna di tali individui alla custodia delle FC sulla base
di presunte false accuse, o richiesta di ordini o istruzioni alle FC per
maltrattare durante gli interrogatori i prigionieri.
Nel caso di “detenuti di rilievo” custoditi presso l’Aeroporto
Internazionale di Bagdad, la loro prolungata detenzione, parecchi mesi
dopo il loro arresto, in stretto isolamento in celle sprovviste di luce
naturale per circa 23 ore al giorno ha costituito una grave violazione della
Terza e della Quarta Convenzione di Ginevra.
Il Cicr si è altresì preoccupato per l’eccessivo e sproporzionato impiego
della forza da parte delle autorità carcerarie contro prigionieri coinvolti
durante la loro detenzione in rivolte o tentativi di fuga che hanno causato
decessi o gravi ferite. L’impiego di armi da fuoco contro prigionieri in
circostanze in cui l’impiego di altri metodi avrebbe potuto produrre lo

stesso risultato, equivale a una grave violazione del Diritto Umanitario
Internazionale. Il Cicr ha esaminato un certo numero di incidenti occorsi
per colpi di arma da fuoco contro prigionieri con proiettili veri, che hanno
provocato il decesso o gravi ferite durante disordini da mettere in
relazione alle condizioni di detenzione o ai tentativi di fuga. Le indagini
iniziate dalle FC in merito a tali incidenti hanno concluso che l’impiego
delle armi da fuoco contro i prigionieri era legittimo. Tuttavia, avrebbero
potuto essere presi dei provvedimenti non letali per ottenere i medesimi
risultati, e per reprimere le rivolte o neutralizzare i prigionieri che
cercavano di fuggire.
Dall’inizio del conflitto il Cicr ha regolarmente portato le sue
preoccupazioni all’attenzione delle FC. Le osservazioni riportate nel
presente rapporto sono in linea con quelle precedentemente fatte in
numerose occasioni, oralmente e per iscritto, alle FC per tutto il 2003.
Nonostante qualche miglioramento nelle condizioni materiali di
detenzione, le dichiarazioni di maltrattamento perpetrato da membri delle
FC contro i prigionieri hanno continuato a essere raccolte dal Cicr,
lasciando così intendere che l’utilizzo dei maltrattamenti contro i
prigionieri andava al di là di qualche caso sporadico e potrebbe essere
pertanto considerato una pratica tollerata dalle FC.
Il rapporto del Cicr non ha la pretesa di essere esaustivo per ciò che
concerne la violazione del Diritto Umanitario Internazionale commessa
dalle FC in Iraq. Esso intende piuttosto illustrare le aree di priorità che
richiedono attenzione e azione correttiva da parte delle FC, ai sensi di
quanto previsto dal Diritto Umanitario Internazionale.
Conseguentemente, il Cicr chiede alle autorità delle FC in Iraq quanto
segue :
Di rispettare sempre la dignità della persona umana, l’integrità fisica
e la sensibilità culturale delle persone private delle loro libertà e
tenute sotto la loro custodia;
Di instaurare un sistema di notifica degli arresti così da garantire una
veloce quanto accurata trasmissione delle informazioni alle famiglie
dei prigionieri;
Di evitare qualsiasi forma di maltrattamento, di coercizione morale o
fisica dei prigionieri in relazione ai loro interrogatori;

Di instaurare un regime di detenzione che assicuri il rispetto
dell’integrità psicologica e della dignità umana dei prigionieri;
Di garantire a tutti i prigionieri un periodo di tempo sufficiente ogni
giorno all’aperto e alla luce del sole, e che sia loro consentito di fare
moto e esercizio fisico nel cortile esterno;
Di definire e applicare i regolamenti e le sanzioni compatibili con il
Diritto Umanitario Internazionale per far sì che i prigionieri siano
esaurientemente informati al momento del loro arrivo su tali
regolamenti e sanzioni;
Di investigare esaurientemente le violazioni del Diritto Umanitario
Internazionale allo scopo di determinare le responsabilità e di
perseguire chi venisse ritenuto responsabile di violazioni del Diritto
Umanitario Internazionale;
Di assicurare che le unità militari addette all’arresto e incaricate del
servizio di detenzione all’interno delle strutture di detenzione
ricevano un addestramento adeguato, che consenta loro di operare
nella maniera appropriata e di farsi carico delle proprie responsabilità
nel momento in cui effettuano un arresto, senza ricorrere a
maltrattamenti o a un impiego eccessivo della forza.
INTRODUZIONE
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (International
Committee of the Red Cross, Cicr) è autorizzato dalle parti contraenti
le Convenzioni di Ginevra a monitorare la piena applicazione e il
rispetto della Terza e Quarta Convenzione di Ginevra per ciò che
concerne il trattamento dei prigionieri. Il Cicr ricorda alle parti
contraenti interessate, solitamente per via riservata, i loro obblighi
umanitari in conformità a tutte le quattro Convenzioni di Ginevra e in
particolar modo alla Terza e alla Quarta Convenzione di Ginevra per
ciò che concerne il trattamento dei prigionieri, e ai sensi del
Protocollo I del 1977 aggiuntivo delle Convenzioni di Ginevra, del
diritto consuetudinario, da loro confermato e ribadito, e i principi
umanitari universalmente riconosciuti.
Le informazioni contenute in questo rapporto si basano su
dichiarazioni raccolte dal Cicr nel corso di colloqui privati con i

prigionieri nel corso delle visite effettuate nei luoghi di detenzione
delle Forze della Coalizione (FC) tra marzo e novembre 2003. Le
dichiarazioni sono state esaurientemente controllate in modo tale da
presentare questo rapporto nel modo più possibile rispondente ai
fatti. Il presente rapporto si basa altresì su altri resoconti forniti o da
singoli prigionieri all’interno delle strutture di detenzione o da
membri delle loro famiglie. Durante questo periodo il Cicr ha
condotto 29 visite in 14 strutture di detenzione nelle zone centrali e
meridionali del paese. Le testimonianze sono state raccolte a Camp
Cropper (Core Holding Area, Military Intelligence Section, “High
Value Detainees” Section); le prigioni di Al-Salihyye, Tasferat e Al-
Russafa; il centro detentivo di Abu Ghraib (compresi Camp Vigilant
e il Military Intelligence Section); Umm Qasr e Capo Bucca, così
come in svariati altri centri provvisori di detenzione come Talil
Trans-Shipment Place, Camp Condor, Amarah Camp e l’ospedale di
campo di Shaibah.
Le condizioni nelle quali il Cicr può fare visita ai prigionieri nelle
strutture di detenzione sono comuni a tutti i paesi nei quali opera
l’organizzazione. Possono essere definite come segue:
Il Cicr deve avere accesso a tutti i prigionieri che nel loro luogo
di detenzione rientrano nel suo mandato;
Il Cicr deve essere in grado di parlare liberamente e in privato
con i prigionieri di sua scelta, registrandone i dati personali;
Il Cicr deve essere autorizzato a ripetere la sua visita ai
prigionieri;
Il Cicr deve ricevere dalle autorità carcerarie la notifica degli
arresti, dei trasferimenti e del rilascio dei prigionieri.
Ogni visita ai prigionieri è condotta in conformità con le procedure
operative del Cicr, elencate qui di seguito:
All’inizio di ogni visita i delegati del Cicr parlano con le
autorità carcerarie per presentare il mandato del Cicr e per
illustrare lo scopo della visita, in modo tale da ottenere da loro
delle informazioni di carattere generale sulle condizioni della
detenzione, sulla popolazione carceraria complessiva, sui
movimenti dei prigionieri (rilascio, arresto, trasferimento,
decesso, ospedalizzazione).

I delegati del Cicr accompagnati dalle autorità carcerarie
effettuano un sopralluogo delle strutture di detenzione.
I delegati del Cicr colloquiano riservatamente con persone da
loro prescelte che siano private della loro libertà, senza limiti di
tempo, in un luogo scelto liberamente da loro e se necessario
registrandone la conversazione.
Alla fine di ogni visita i delegati hanno un colloquio finale con
le autorità carcerarie per informarli su quanto appurato dal Cicr
e per esprimere le eventuali raccomandazioni.
Scopo del presente rapporto è presentare le informazioni raccolte dal
Cicr con riferimento al trattamento dei prigionieri di guerra da parte
delle FC, dei detenuti civili e di altre persone tutelate e private della
loro libertà durante la fase dell’arresto, del trasferimento, della
detenzione e degli interrogatori.
I principali luoghi di detenzione nei quali hanno avuto luogo
presumibilmente i maltrattamenti comprendevano i centri delle unità
militari; i settori dell’intelligence militare di Camp Cropper e il
complesso carcerario di Abu Ghraib; Al-Baghdadi, Heat Base e
Habbania Camp nel governatorato di Ramadi; l’area detentiva di
Tikrit (l’ex Scuola Islamica di Saddam Hussein); una ex stazione
ferroviaria a Al-Khaïm, vicino alla frontiera con la Siria, trasformata
in una base militare; il palazzo del Ministero della Difesa e il Palazzo
Presidenziale di Bagdad, gli uffici dell’ex mukhabarat di Bassora e
molte stazioni della polizia irachena di Bagdad.
In gran parte dei casi le dichiarazioni di maltrattamento si riferivano
ad atti intervenuti prima della reclusione dei prigionieri in strutture di
detenzione regolare, mentre erano sotto la custodia delle autorità
addette al loro arresto, o del personale dell’intelligence civile e
militare. Quando i prigionieri erano trasferiti alle normali strutture di
detenzione, come quelle gestite dalla polizia militare, dove il
comportamento delle guardie era strettamente controllato, i
maltrattamenti del genere di quelli descritti in questo rapporto
solitamente cessavano. In questi luoghi le violazioni delle clausole ai
sensi del Diritto Umanitario Internazionale per ciò che compete il
trattamento dei prigionieri erano il risultato di uno standard

solitamente mediocre nelle condizioni di detenzione (reclusione a
lungo termine in strutture temporanee inadatte) o di un impiego della
forza che è apparso eccessivo per reprimere le rivolte o per evitare i
tentativi di fuga.
1. TRATTAMENTO DURANTE L’ARRESTO
Le persone sotto tutela ascoltate dai delegati del Cicr hanno riferito
uno schema pressoché costante per ciò che concerne il momento e la
situazione delle violenza perpetrate dai membri delle FC che le
arrestavano.
Gli arresti, come risulta da queste dichiarazioni, tendevano a seguire
uno schema pressoché fisso. Le autorità militari addette all’arresto
entravano nelle case solitamente quando faceva buio, abbattendo le
porte, svegliando bruscamente gli abitanti, urlando ordini,
costringendo tutti i membri di una famiglia a rimanere in un’unica
stanza sotto la custodia dei militari, mentre perquisivano il resto della
casa abbattendo ulteriori porte, rompendo mobili e altre proprietà
personali. Arrestavano quindi i sospetti, legavano loro i polsi sulla
schiena con le manette flessibili di plastica, li incappucciavano e li
portavano via. Spesso arrestavano tutti i maschi adulti presenti in una
casa, compresi i vecchi, i portatori di handicap o i malati. Il
trattamento spesso comprendeva spinte e insulti, puntavano loro
addosso i fucili, colpendoli o prendendoli a calci o li percotevano
con il calcio del fucile. Spesso gli individui venivano portati via con
qualsiasi indumento stessero indossando al momento dell’arresto –
spesso il pigiama o la sola biancheria intima – ed era loro negata la
possibilità di portare con sé degli oggetti personali essenziali, come
capi di abbigliamento, articoli per l’igiene personale, medicine o
occhiali. Quanti si arrendevano presentandosi con una valigia, spesso
si vedevano sequestrare e confiscare i beni personali. In molti casi i
beni personali erano sequestrati al momento dell’arresto, senza che
venisse loro consegnata alcuna ricevuta (vedi oltre, sezione 6).
Alcuni funzionari dell’intelligence militare delle FC hanno riferito al
Cicr che stando ai loro calcoli tra il 70 e il 90 per cento dei

prigionieri in Iraq erano stati arrestati per errore. Hanno anche
attribuito la violenza di qualche arresto alla mancanza di un’adeguata
supervisione da parte delle unità militari addette all’arresto.
Ai sensi delle clausole del Diritto Umanitario Internazionale che
obbligano le FC a trattare i prigionieri di guerra e altre persone
sotto la loro protezione umanamente e a proteggerle contro atti di
violenza, minacce consimili, intimidazioni e insulti (Articoli 13, 14,
17, 87 della Terza Convenzione di Ginevra, e Articoli 5, 27, 31, 32,
33 della Quarta Convenzione di Ginevra) il Cicr chiede alle
autorità delle FC di rispettare sempre e ovunque la dignità umana,
l’integrità fisica e la sensibilità culturale dei prigionieri tenuti
sotto il loro controllo. Il Cicr chiede altresì alle autorità delle FC di
assicurare che le unità militari addette all’arresto degli individui
ricevano adeguato addestramento, che consenta loro di operare in
modo appropriato e di ottemperare alle proprie responsabilità senza
ricorrere alla violenza o fare un impiego eccessivo della forza.
1.1 NOTIFICA AI FAMILIARI E INFORMAZIONI PER GLI
ARRESTATI
In quasi tutti i casi documentati dal Cicr, le autorità incaricate
dell’arresto non hanno mai notificato chi fossero, dove fosse situata
la loro base, né hanno mai spiegato i motivi dell’arresto.
Analogamente, raramente hanno notificato all’arrestato o alla sua
famiglia dove lo stessero portando e per quando tempo, dando così
luogo di fatto alla sparizione dell’arrestato per settimane o mesi interi
prima che un contatto fosse finalmente instaurato.
Quando gli arresti avvenivano in strada o ai checkpoint, le
famiglie non erano informate di quanto era capitato all’arrestato fino
a quando non erano in grado di rintracciarli o ricevevano sue notizie
tramite persone che erano state anch’esse private della loro libertà e
in seguito rilasciate, e facevano visita alle famiglie dei loro compagni
di reclusione, o tramite i Messaggi del Cicr. In assenza di un sistema
atto a notificare alle famiglie le circostanze dell’arresto e il centro di
detenzione dove erano stati reclusi i loro familiari, molti sono rimasti
per lunghi periodi senza sapere che cosa fosse accaduto ai loro

familiari, anche per mesi, spesso temendo che la loro assenza
equivalesse al loro decesso.
Nove mesi dopo l’inizio del presente conflitto ancora non vi è
un sistema soddisfacente e funzionante di notifica alle famiglie delle
persone catturate o arrestate, sebbene centinaia di arresti continuino a
essere effettuati ogni giorno. Mentre i principali centri di reclusione
(Camp Bucca e Abu Ghraib) fanno parte di un sistema centralizzato
di notificazione tramite il National Information Bureau ( i cui dati
vengono inoltrati elettronicamente al Cicr a intervalli regolari), altri
luoghi di detenzione, come quelli di Mosul e di Tikrit non lo sono.
Pertanto la notificazione da questi luoghi dipende unicamente dalla
compilazione della carta di cattura o di reclusione, ai sensi della
Terza e Quarta Convenzione di Ginevra. Dal marzo 2003 tali carte di
cattura sono state spesso compilate senza cura, causando così un
immotivato ritardo di parecchie settimane o di mesi prima che i
familiari fossero notificati della cattura di un parente, e spesso
causando la totale mancata notificazione. E’ responsabilità delle
autorità carcerarie verificare che ogni carta di cattura o di reclusione
sia compilata accuratamente, così che il Cicr possa efficacemente
farla avere ai familiari. L’attuale sistema dei Centri di Informazione
Generale, General Information Centers (Cig), instaurato sotto la
responsabilità dei Centri di Coordinazione e Assistenza Umanitaria (
Humanitarian Assistance Coordination Centers, Hacc) pur
costituendo un miglioramento, resta inadeguato, poiché le famiglie
che risiedono fuori dalle città più importanti non vi hanno accesso, le
liste messe a disposizione non sono complete e spesso non sono
aggiornate né riportano i frequenti trasferimenti da un centro di
reclusione a un altro. In assenza di un’alternativa migliore, la
consegna da parte del Cicr di carte di cattura precise rimane il
sistema più affidabile, più veloce ed efficace per notificare le
famiglie, ammesso che le carte siano state correttamente e
debitamente riempite. Il Cicr ha ripetutamente sollevato la questione
della notifica degli arresti alle famiglie con le autorità carcerarie sin
dal marzo 2003, compresi alcuni dei più alti livelli delle FC
informate nell’agosto 2003. Nonostante qualche miglioramento,
centinaia di famiglie hanno dovuto attendere nell’ansia per settimane
e spesso per mesi prima di venire a sapere dove erano stati portati i

membri della loro famiglia che erano stati arrestati. Molte famiglie si
sono spostate per settimane intere in lungo e in largo nel paese, da un
centro di detenzione a un altro in cerca dei loro familiari e spesso
sono venuti a conoscenza del luogo della loro reclusione in via del
tutto informale (tramite dei detenuti rilasciati) o quando la persona
privata della libertà è stata rilasciata ed è tornata a casa.
Analogamente, i trasferimenti, i casi di malattia al momento
dell’arresto, il decesso, la fuga, il rimpatrio continuano a essere
notificati in modo inadeguato o non sono notificati affatto dalle FC
alle famiglie, nonostante le FC siano obbligate a farlo ai sensi del
Diritto Umanitario Internazionale.
Ai sensi delle clausole sia della Terza Convenzione di Ginevra
(Articoli 70, 122, 123) sia della Quarta Convenzione di Ginevra
(Articoli 106, 136, 137, 138, 140), il Cicr ricorda alle FC il loro
obbligo previsto dal trattato di notificare prontamente le famiglie di
tutti i prigionieri di guerra e delle altre persone sotto tutela
catturate o arrestate da loro. Entro una settimana, i prigionieri di
guerra e i detenuti civili internati devono essere autorizzati a
riempire le carte di cattura o di arresto, riportando quanto meno la
loro cattura o il loro arresto, il loro indirizzo presso l’attuale centro
di detenzione o di reclusione e le condizioni di salute in cui si
trovano. Queste carte devono essere inoltrate quanto più
rapidamente possibile e non devono essere posticipate per nessuna
ragione. Fino a quando non vi sarà alcun sistema centrale di
notificazione degli arresti organizzato dalle FC, è di vitale
importanza che queste carte di cattura siano compilate
accuratamente, così da consentire al Cicr di trasmetterle
immediatamente alle famiglie interessate.
Lo stesso obbligo di notifica alle famiglie delle persone
catturate o arrestate si applica per i casi di trasferimento, malattia,
decesso, fuga o rimpatrio e identificazione dei morti della parte
avversa. Tutti questi avvenimenti devono essere notificati al Cicr
con tutti i dettagli della persona coinvolta, così da consentire al
Cicr di informare le famiglie interessate (Articoli 120, 121, 122,

123 della Terza Convenzione di Ginevra; Articoli 129, 130, 136,
137, 140 della Quarta Convenzione di Ginevra).
2. TRATTAMENTO DURANTE I TRASFERIMENTI E LA
CUSTODIA PREVENTIVA
Il Cicr ha raccolto numerose dichiarazioni secondo cui in
seguito al loro arresto i prigionieri venivano maltrattati, spesso
durante il trasferimento dal luogo dell’arresto alle strutture adibite
alla loro custodia preventiva. Solitamente i maltrattamenti si
interrompevano quando tali soggetti raggiungevano la struttura di
detenzione ordinaria, come Camp Cropper, Camp Bucc o Abu
Ghraib. Il Cicr ha altresì raccolto prove su un decesso occorso in
seguito alle dure condizioni di reclusione e di maltrattamento durante
la custodia preventiva.
Una deposizione raccolta dal Cicr riguardava l’arresto di nove
uomini da parte delle FC in un hotel di Bassora risalente al 13
settembre 2003. In seguito all’arresto, i nove uomini furono costretti
a inginocchiarsi poggiando il volto e le mani per terra come nella
posizione solitamente tenuta durante la preghiera. I soldati con i piedi
hanno esercitato pressione sul retro del collo di coloro che tentavano
di alzare la testa. Hanno confiscato i loro soldi senza rilasciarne
debita ricevuta. I sospetti sono stati condotti ad Al-Hakimiya, un
ufficio in precedenza utilizzato dalla mukhabarat di Bassora, e lì
sono stati picchiati da numerose persone appartenenti al personale
delle FC. Uno degli arrestati in seguito al maltrattamento, tale XXX
(cancellato nel testo, Ndt), di 28 anni, sposato e padre di due bambini
è deceduto. Prima della sua morte coloro che erano stati arrestati con
lui lo hanno udito gridare e chiedere aiuto. Il certificato
internazionale di morte rilasciato al suo decesso parla di “arresto
cardiocircolatorio e asfissia” quale spiegazione certa di morte, ma le
cause che hanno portato a tale condizione sono state definite
“sconosciute” e riportavano la dicitura “chiedere al Coroner”. Nel
certificato non compariva nessuna altra spiegazione. La descrizione
del corpo fornita da un testimone oculare al Cicr parlava di rottura
del naso, numerose costole rotte, lesioni cutanee sul volto,

compatibili con percosse. Il padre della vittima è stato informato
della morte del figlio il 18 settembre, ed è stato invitato a
identificare il cadavere. Il 3 ottobre il comandante delle FC di
Bassora gli ha presentato le sue condoglianze e lo ha informato di
aver avviato un’inchiesta, assicurandogli che i colpevoli sarebbero
stati puniti. Altri due prigionieri furono in seguito ospedalizzati con
gravi ferite. Analogamente, una settimana più tardi, un medico del
Cicr ha fatto loro visita in ospedale, riscontrando degli estesi
ematomi con croste secche sull’addome, sulle natiche, sui fianchi,
sulle cosce, sui polsi, sul naso e sulla fronte, compatibili con il loro
resoconto delle percosse ricevute.
Durante una visita effettuata dal Cicr nel Camp Bucca il 22
settembre 2003, un 61enne, preso prigioniero, ha dichiarato di essere
stato legato, incappucciato e costretto a rimanere seduto su una
superficie incandescente che egli ritiene essere stata il motore di
un’auto, che gli ha causato delle gravi ustioni alle natiche. La vittima
in seguito a ciò ha perduto conoscenza. Il Cicr ha potuto constatare
delle estese lesioni ormai in via di cicatrizzazione, compatibili con
quanto da lui dichiarato.
Il Cicr ha esaminato un altro prigioniero nella sezione dei
“Prigionieri di rilievo” nell’ottobre 2003 che era stato sottoposto a un
trattamento simile. Anche lui era stato incappucciato, ammanettato
dietro la schiena ed era stato costretto a stare sdraiato con la faccia in
terra su una superficie rovente durante il suo trasferimento. Tale
episodio gli ha causato delle gravi ustioni alla pelle che hanno
richiesto tre mesi di cure in ospedale. All’epoca dell’intervista, egli
era stato appena dimesso. Aveva dovuto sottoporsi a numerosi
trapianti di pelle, all’amputazione del dito indice della mano destra, e
aveva perduto permanentemente l’impiego del mignolo della mano
sinistra in conseguenza della perdita di pelle dovuta all’ustione.
Aveva altresì patito estese ustioni sull’addome, sulla parte anteriore
degli arti inferiori, sul palmo della mano destra e sulla pianta del
piede sinistro. Il Cicr raccomandò alle FC di investigare sul caso, per
determinare le cause e le circostanze delle ferite nonché i
responsabili dei maltrattamenti. Al momento in cui il presente
rapporto viene redatto, non è ancora giunto un riscontro.

Durante il trasferimento che faceva seguito all’arresto, i
prigionieri erano quasi sempre incappucciati e solidamente
ammanettati con manette flessibili di plastica. Occasionalmente
….(omissis)
(omissis)
(omissis) … ematomi e dei segni cutanei compatibili con
ripetute frustate o percosse. Aveva altresì dei segni ai polsi
compatibili con manette flessibili di plastica molto strette. Il Cicr ha
anche raccolto le dichiarazioni di decessi provocati dalle dure
condizioni di reclusione, maltrattamenti, mancata assistenza medica,
o dalla combinazione di queste, specialmente nell’area di reclusione
di Tikrit, in passato nota con il nome di Scuola Islamica di Saddam
Hussein.
Alcuni funzionari dell’intelligence militare delle FC hanno
riferito al Cicr che il diffuso maltrattamento dei prigionieri durante
l’arresto, la detenzione preventiva e “l’interrogatorio tattico” erano
dovuti alla carenza di polizia militare sul terreno in grado di
sorvegliare e controllare il comportamento e le attività delle unità
militari operative, nonché alla mancanza di esperienza dei funzionari
dell’intelligence incaricati di svolgere gli “interrogatori tattici”.
Ai sensi delle clausole del Diritto Umanitario Internazionale
che obbliga le FC a trattare i prigionieri di guerra e altre persone
tutelate in modo umano e a proteggerli contro atti di violenza,
minacce di qualsiasi tipo, intimidazioni e insulti (Articoli 13, 14,
17, 87 della Terza Convenzione di Ginevra e Articoli 5, 27, 31, 32,
33 della Quarta Convenzione di Ginevra), il Cicr ha chiesto alle
autorità delle FC di rispettare in ogni momento la dignità umana,
l’integrità fisica e la sensibilità culturale delle persone private della
libertà e tenute in Iraq sotto la loro custodia. Il Cicr ha altresì
chiesto alle autorità delle FC di far sì che le unità militari fossero
trasferite e/o che ricevessero singolarmente adeguata preparazione
per poter operare in maniera conveniente e far fronte alle proprie

responsabilità senza mai ricorrere alla violenza o all’impiego
eccessivo della forza.
3. TRATTAMENTO DURANTE GLI INTERROGATORI
Gli arresti erano solitamente seguiti da una custodia
temporanea a livello di unità militari locali o presso delle strutture
temporanee adibite agli interrogatori sotto la responsabilità di
personale dell’intelligence militare, ma accessibili ad altro personale
d’intelligence (specialmente nel caso di prigionieri di massima
sicurezza). Il maltrattamento da parte del personale delle FC durante
gli interrogatori non era sistematico, ad eccezione delle persone
arrestate in relazione a sospetti reati contro la sicurezza o che si
credeva rivestissero un considerevole “valore” d’intelligence. In
questi casi i prigionieri sorvegliati dall’intelligence militare erano
soggetti a una varietà di maltrattamenti, che comprendevano insulti e
umiliazioni sia fisiche che di coercizione psicologica, che in alcuni
casi equivalevano a pratiche di tortura, allo scopo di costringerli a
collaborare con coloro che li interrogavano. In alcuni casi, come
nella sezione dell’intelligence militare della struttura carceraria di
Abu Ghraib, i metodi di coercizione fisica e psicologica utilizzati da
chi praticava gli interrogatori paiono essere stati parte delle
procedure operative standard da parte del personale dell’intelligence
militare, miranti ad ottenere delle confessioni e a cavarne delle
informazioni. Parecchi funzionari dell’intelligence militare hanno
confermato al Cicr che rientrava nel processo di interrogatorio del
personale dell’intelligence militare tenere un prigioniero nudo, nel
buio assoluto, in una cella in isolamento per un periodo prolungato di
tempo, e utilizzare un trattamento disumano e degradante, che
includeva coercizione fisica e psicologica sui prigionieri per
garantirne la collaborazione.
MODALITÀ DI MALTRATTAMENTO
I metodi di maltrattamento più frequentemente riportati
durante gli interrogatori comprendevano:
Incappucciamento, utilizzato per evitare che gli individui
vedessero e per disorientarli, e altresì per impedire loro di

respirare liberamente. Uno o più spesso due sacchetti, calati
sopra a un paraocchi elastico, una volta indossati impedivano
ulteriormente una respirazione normale. L’incappucciamento
era spesso utilizzato in associazione alle percosse, e ciò
accresceva maggiormente l’ansia, non permettendo di sapere
quando sarebbero giunte altre percosse. La pratica
dell’incappucciamento consentiva inoltre a chi conduceva
l’interrogatorio di rimanere anonimo e pertanto di agire
nell’impunità. L’incappucciamento poteva protrarsi da qualche
ora fino a 2 o 4 giorni consecutivi, durante i quali i cappucci
venivano sollevati soltanto per bere, mangiare o andare al
gabinetto.
Ammanettamento con manette di plastica flessibili, spesso
fissate così strettamente e utilizzate per così lunghi periodi di
tempo da causare delle lesioni cutanee e delle conseguenze a
lungo termine, seppur non dei danni permanenti, come è stato
riscontrato dal Cicr.
Percosse con oggetti contundenti duri (comprese pistole e
fucili), sberle, pugni, calci con le ginocchia o i piedi in varie
parti del corpo (gambe, fianchi, parte inferiore della schiena,
inguine).
Schiacciamento della testa in terra con gli stivali.
Minacce (di maltrattamenti, di ritorsioni contro i famigliari, di
imminente esecuzione o di trasferimento a Guantanamo).
Denudamento per più giorni di seguito con reclusione in
isolamento in una cella vuota e completamente buia
comprendente una latrina.
Reclusione in isolamento accompagnata da minacce (di
recludere il soggetto a tempo indeterminato, di arrestare altri
membri della sua famiglia, di trasferire il soggetto a
Guantanamo), privazione del sonno, privazione di cibo o di
acqua, accesso minimo alle docce (due alla settimana),
proibizione ad uscire all’aria aperta e proibizione ad avere
contatti con altri prigionieri.
Essere esibiti nudi fuori dalle celle, di fronte ad altre persone
private della loro libertà e alle guardie, spesso incappucciati o
con indumenti intimi femminili calati sulla testa.

Atti umilianti come essere costretti a stare in piedi nudi contro
il muro della cella con le braccia alzate o con della biancheria
intima femminile calata sulla testa per lunghi periodi di tempo,
mentre le guardie, tra le quali vi erano delle donne, ridevano e
spesso li fotografavano in quelle posizioni.
Essere ripetutamente attaccati per parecchi giorni di seguito,
per parecchie ore alla volta, con le manette alle sbarre delle loro
celle in posizioni umilianti (nudi o in mutande) e/o scomode,
allo scopo di infliggere sofferenze fisiche.
Esposizione incappucciati a dei forti rumori o alla musica ad
alto volume; esposizione incappucciati al sole per parecchie
ore, specialmente nelle ore più calde della giornata, quando la
temperatura può raggiungere i 50 gradi Celsius (122 gradi
Fahrenhei) o più.
Essere costretti a rimanere per periodi molto lunghi in posizioni
snervanti, come accucciati o in piedi con le mani in alto.
Questi metodi di coercizione fisica e psicologica sono stati
utilizzati dall’intelligence militare in modo sistematico per ottenere
confessioni o strappare informazioni o altre forme di collaborazione
da parte delle persone che erano state arrestate in relazione a presunti
reati legati alla sicurezza o considerati avere un “valore
d’intelligence”.
3.2 SEZIONE DELL’INTELLIGENCE MILITARE, “STRUTTURA
CORREZIONALE DI ABU GHRAIB”
Alla metà di ottobre del 2003, il Cicr fece visita a dei
prigionieri che venivano interrogati da funzionari dell’intelligence
militare nel Reparto 1A della “sezione d’isolamento” della struttura
correzionale di Abu Ghraib. Gran parte di questi prigionieri erano
stati arrestati all’inizio di ottobre. Durante la loro visita i delegati del
Cicr hanno direttamente assistito e documentato una varietà di
metodi utilizzati per garantire la collaborazione dei prigionieri con
chi conduceva gli interrogatori. In particolare hanno assistito alla
pratica consistente nel tenere le persone private della libertà
completamente nude in celle di cemento assolutamente vuote e nella
oscurità più assoluta, si presume per numerosi giorni di seguito.

Avendo assistito a questi episodi il Cicr ha interrotto le sue visite
esigendo delle spiegazioni dalle autorità. Il funzionario
dell’intelligence militare in carica ha spiegato che questa procedura
“faceva parte del processo”. Tale processo è parso consistere in una
politica del dare per avere, per la quale i prigionieri erano riforniti un
po’ alla volta di nuovi articoli (indumenti, materassi, articoli per
l’igiene personale, celle illuminate, eccetera) soltanto in cambio della
loro collaborazione. Il Cicr ha altresì visitato altri prigionieri tenuti
nel buio assoluto, altri in celle solo scarsamente illuminate a cui era
stato consentito di indossare degli indumenti dopo un lungo periodo
di nudità totale. Molti avevano ricevuto della biancheria intima
femminile da indossare sotto la tuta (la biancheria maschile non è
stata mai distribuita), e ciò era considerato da loro particolarmente
umiliante. Il Cicr ha documentato altre forme di maltrattamento,
solitamente associate a quelle sinora descritte, comprese minacce,
insulti, violenza verbale, privazione del sonno indotta da musica a
volume molto alto o da illuminazione costante in celle prive di
finestre, ammanettamento troppo stretto con manette flessibili di
plastica che hanno causato lesioni e ferite intorno ai polsi. Le
punizioni includevano l’essere obbligati a camminare nei corridoi
ammanettati e nudi, o con la biancheria intima femminile calata
sulla testa, o essere ammanettati vestiti o nudi alle sbarre del letto o
della cella. Alcuni prigionieri presentavano dei segni fisici e dei
sintomi psicologici compatibili con queste accuse. Il delegato medico
del Cicr ha visitato i prigionieri che presentavano segni di difficoltà
di concentrazione, problemi di memoria, difficoltà ad esprimersi,
discorsi incoerenti, acute reazioni di ansia, comportamento anormale
e tendenze al suicidio. Questi sintomi paiono essere stati causati dai
metodi utilizzati durante l’interrogatorio e dalla durata dello stesso.
Una persona tenuta in isolamento e visitata dal Cicr è risultata non
reagire alle stimolazioni verbali o dolorose. Il battito cardiaco era di
120 battiti al minuto, quello respiratorio di 18. La diagnosi è stata di
disordine somatico mentale, specificatamente dovuto ai
maltrattamenti subiti durante l’interrogatorio. Secondo le
dichiarazioni raccolte dal Cicr, le autorità carcerarie inoltre hanno
continuato a tenere i prigionieri durante il periodo del loro
interrogatorio all’oscuro delle ragioni del loro arresto. Erano spesso
interrogati senza sapere di che cosa fossero accusati. Non era

consentito loro fare domande e non avevano alcuna opportunità di
chiarire le ragioni del loro arresto. Il loro trattamento tendeva a
variare, in relazione al grado di collaborazione dimostrato durante gli
interrogatori: coloro che collaboravano venivano autorizzati a un
trattamento preferenziale e potevano conseguentemente avere
contatti con gli altri prigionieri, potevano telefonare alle famiglie,
ricevevano degli indumenti, materassi e coperte, cibo, acqua o
sigarette, potevano fare la doccia e stare in celle fornite di luce,
eccetera.
3.3 Umm Qasr (JFIT) e Camp Bucca (JIF/ICE)
A partire dalla costituzione del campo di Umm Qasr e del
successivo Camp Bucca, i prigionieri sottoposti a interrogatorio, che
fossero stati arrestati dalle forze armate britanniche, danesi, olandesi
o italiane, erano isolati dagli altri reclusi in una sezione distinta del
campo destinata alle indagini. Questa sezione inizialmente è stata al
comando delle forze armate inglesi, che la denominarono Joint Field
Intelligence Team (JFIT). Il 7 aprile la gestione del complesso fu
passata alle forze armate americane, che la ribattezzarono Joint
Interrogation Facility/Interrogation Control Element (JIF/ICE). Il 25
settembre 2003 la sua amministrazione fu restituita alle truppe
armate britanniche.
Il personale dell’intelligence delle FC interrogava i prigionieri
di loro interesse in questa sezione. O erano accusati di attacchi
contro le FC o si presumeva avessero “valore d’intelligence”.
Potevano essere trattenuti lì da pochi giorni a molte settimane, fino al
termine del loro interrogatorio. Durante una visita condotta nel
settembre 2003, il Cicr ha intervistato in questa sezione numerosi
prigionieri che erano stati in custodia lì per periodi che andavano da
tre a quattro settimane.
Inizialmente, i detenuti erano trattati di routine dalle loro
guardie con disprezzo, con violenze meschine, come ordini gridati,
ingiurie, calci, colpi con il calcio del fucile o ordini di vario tipo.
Erano ammanettati sulla schiena e incappucciati per tutta la durata
del loro interrogatorio ed era loro proibito parlare tra loro o rivolgersi

alle guardie. L’incappucciamento pare fosse motivato da
preoccupazioni relative alla sicurezza, ma risulta anche che fosse
una pratica di intimidazione standard utilizzata dal personale
dell’intelligence militare per spaventare i detenuti e indurli a
collaborare. Ciò era associato ad una deliberata condizione di
incertezza nella quale venivano tenuti, in merito a quello che sarebbe
potuto succedere loro, e ad un atteggiamento nel complesso ostile da
parte delle guardie. Le condizioni di reclusione andavano
migliorando a seconda del grado di collaborazione della persona
privata della sua libertà. I prigionieri interrogati venivano custoditi in
due reparti distinti. Coloro che si trovavano nelle prime fasi del loro
interrogatorio non erano autorizzati a parlare tra loro (
presumibilmente per evitare scambio di informazioni o accordi sulle
“versioni degli avvenimenti da riportare”). Non era loro consentito
stare in piedi o camminare fuori dalla loro tenda, ma avevano
accesso all’acqua con la quale potevano lavarsi. Quando infine
avevano collaborato con chi li interrogava, venivano trasferiti nelle
tende dei “privilegiati”, dove le restrizioni precedentemente descritte
venivano alleggerite.
I prigionieri che erano sottoposti a interrogatorio da parte delle
FC erano da quanto risulta soggetti a frequenti invettive, insulti,
minacce, sia fisiche che verbali, come vedersi puntare il fucile
addosso in modo generale o direttamente alla tempia, alla nuca, allo
stomaco. Erano minacciati di essere trasferiti a Guantanamo, di
essere uccisi o di essere reclusi a tempo indeterminato. Oltre a
menzionare un clima generale di intimidazione prolungato come
metodo per esercitare pressione sui prigionieri e indurli a collaborare
con chi li interrogava, nessuno di coloro che è stato ascoltato dal Cicr
a Umm Qasr o a Camp Bucca ha parlato di maltrattamenti fisici
subiti durante gli interrogatori. Tutte le accuse di maltrattamenti si
riferivano alla fase dell’arresto, della detenzione preventiva (nei
centri di raccolta e nelle aree delimitate) e agli “interrogatori tattici”
condotti da funzionari dell’intelligence militare che si associavano
alle unità militari prima che avvenisse il loro trasferimento a Camp
Bucca.

3.4 PRECEDENTI INTERVENTI DEL CICR NEL 2003 IN
RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI
Il 1 aprile il Cicr informò a voce il consigliere politico del
comandante delle forze armate britanniche presso il comando
centrale delle FC di Doha sui metodi di maltrattamento adottati dal
personale dell’intelligence militare per interrogare i prigionieri nel
campo di detenzione di Umm Qasr. Questo intervento ebbe l’effetto
immediato di far cessare l’impiego sistematico dei cappucci e delle
manette flessibili di plastica nella sezione degli interrogatori di Umm
Qasr. Il trattamento violento dei prigionieri cessò altresì quando la
800esima Brigata della Polizia Militare subentrò alla guardia di
quella sezione di Umm Qasr. Le forze britanniche passarono quindi
le consegne dell’area di reclusione di Umm Qasr alla 800esima
Brigata il 9 aprile 2003. La 800esima Brigata costruì quindi Camp
Bucca a due chilometri di distanza.
Nel maggio 2003 il Cicr inviò alle FC un memorandum che si
basava su oltre 200 dichiarazioni di maltrattamenti di prigionieri di
guerra intervenuti durante la cattura e gli interrogatori nei centri di
raccolta, nelle stazioni delle unità militari e nelle aree di custodia
temporanee. Le dichiarazioni erano compatibili con i segni lasciati
sui corpi delle persone visitate dai delegati medici. Il memorandum
fu consegnato a XXX (cancellato nel testo, Ndt), nel comando
centrale degli Stati Uniti a Doha, in Qatar. In seguito un
miglioramento consistette nella eliminazione delle fascette ai polsi
con la scritta “terrorista” data ai detenuti stranieri.
All’inizio di luglio il Cicr inviò alle FC un foglio di lavoro
riportante in dettaglio circa una cinquantina di accuse di
maltrattamenti subiti nella sezione dell’intelligence militare di Camp
Cropper, presso l’Aeroporto Internazionale di Bagdad. L’elenco
comprendeva una varietà di meschini e deliberati atti di violenza
finalizzati ad assicurare la collaborazione dei prigionieri a coloro che
li interrogavano: minacce (di recluderli a tempo indeterminato, di
arrestare altri membri della loro famiglia, di trasferirli a
Guantanamo), contro prigionieri o contro la loro famiglia (in
particolare moglie e figlie); incappucciamento; manette molto strette;

obbligo a rimanere in posizioni snervanti (in ginocchio, accucciati,
in piedi con le braccia sollevate sopra la testa) per tre o quattro ore;
essere presi di mira dalle armi da fuoco, essere colpiti dal calcio dei
fucili, essere schiaffeggiati, presi a pugni o essere esposti per lungo
tempo al sole o in celle buie in isolamento. I delegati del Cicr hanno
potuto constatare i segni lasciati sui corpi di parecchi prigionieri,
segni compatibili con quanto loro denunciavano. In un caso
esemplare, una persona privata della sua libertà, arrestata a casa
propria dalle FC in quanto sospettata di essere coinvolta in un attacco
contro le FC stesse, era stata presumibilmente picchiata durante
l’interrogatorio in una località nelle vicinanze di Camp Cropper.
L’uomo ha dichiarato di essere stato incappucciato, di essere stato
ammanettato con le manette flessibili di plastica, di essere stato
costretto ad aprire la bocca nella quale gli è stata incastrata una palla
da baseball che è stata fissata con una sciarpa, e di essere stato
privato del sonno per quattro giorni consecutivi. Durante
l’interrogatorio l’uomo sarebbe stato maltrattato e quando ha detto
che se ne sarebbe lamentato con il Cicr è stato picchiato ancora più
forte. La visita medica effettuata su di lui da un medico del Cicr ha
evidenziato degli ematomi alla parte inferiore della schiena, del
sangue nelle urine, la perdita di sensibilità della mano destra per le
manette troppo strette e una costola rotta. Subito dopo aver spedito
quel memorandum, la sezione di reclusione dell’intelligence militare
fu chiusa e i prigionieri furono trasferiti a quella che in seguito
divenne la sezione dell’aeroporto destinata ai “prigionieri di rilievo”,
una struttura di reclusione regolare al comando del 115esimo
Battaglione della Polizia Militare. Da quel punto in avanti il Cicr
osservò che il maltrattamento di questa categoria di prigionieri da
parte dell’intelligence militare calò significativamente e alla fine si
arrestò del tutto, mentre gli interrogatori proseguirono fino alla fine
dell’anno 2003.
3.5 DICHIARAZIONI DI MALTRATTAMENTI SUBITI DALLA
POLIZIA IRACHENA
Il Cicr ha raccolto un considerevole insieme di accuse relative
a un diffuso abuso di potere e di maltrattamento delle persone in
custodia alla polizia irachena. Tale comportamento comprendeva la

pratica diffusa di minacciare di consegnare queste persone alle FC
affinché fossero messe in prigione, o la pretesa di agire seguendo le
istruzioni delle FC allo scopo di abusare del proprio potere e di
estorcere denaro dalle persone sotto la loro custodia. Le dichiarazioni
raccolte dal Cicr indicano che numerose persone sono state
consegnate alle FC sulla base di accuse infondate (di ostilità nei
confronti delle FC, di far parte delle forze di opposizione) perché non
erano state in grado o non avevano voluto pagare delle bustarelle alla
polizia. Le accuse di maltrattamento durante l’arresto e il
trasferimento comprendevano l’incappucciamento, l’impiego di
manette molto strette, abusi verbali, percosse con pugni e calci, botte
con il calcio del fucile. Durante gli interrogatori le autorità carcerarie
avrebbero frustato i prigionieri con cavi elettrici sulla schiena, li
avrebbero presi a calci nelle parti basse del corpo, compresi i
testicoli, li avrebbero ammanettati e lasciati appesi a sbarre situate
alle finestre delle celle o alle porte delle stesse in posizioni dolorose
per parecchie ore alla volta, li avrebbero bruciati con le sigarette (i
segni delle conseguenti ustioni sono stati osservati direttamente dai
delegati del Cicr). Numerosi prigionieri hanno dichiarato di essere
stati costretti a firmare una dichiarazione senza averla potuta leggere
preventivamente. Queste dichiarazioni erano riferibili a numerose
stazioni della polizia di Bagdad, tra le quali Al-Qana, Al-Jiran, Al-
Kubra ad al Amariyya, Al-Hurriyyeh a Al-Doura. Al-Salhiyye a
Salhiyye, e Al-Baiah. Molti prigionieri hanno instaurato dei paralleli
tra le procedure della polizia sotto l’occupazione e quelle dell’ex
regime.
All’inizio del giugno 2003, per esempio, dopo il loro arresto un
gruppo di prigionieri è stato portato alla ex accademia di polizia. Lì
sarebbero stati incappucciati e ammanettati e costretti a stare contro
un muro mentre un poliziotto puntava loro alla testa una pistola
fingendo un’esecuzione e tirando il grilletto (la pistola di fatto era
scarica). Sarebbero anche stati costretti a sedere su alcune sedie sulle
quali sarebbero stati colpiti alle gambe, sotto i piedi e ai fianchi con
dei bastoni. Su di loro sarebbe stata versata acqua sulle gambe e
avrebbero ricevuto delle scosse elettriche tramite cavi elettrici
scoperti. La madre di una delle persone private della libertà è stata
condotta lì e i poliziotti hanno minacciato di maltrattarla. Un altro

prigioniero è stato minacciato e gli è stato detto che avrebbero
condotto lì e violentato la moglie. Sono stati costretti a lasciare le
loro impronte digitali su una presunta confessione di colpevolezza,
che ha avuto come esito il loro trasferimento alle FC per essere
reclusi in attesa di giudizio.
Il Cicr ricorda alle autorità delle FC che i prigionieri di
guerra e altre persone tutelate sotto la custodia delle forze di
occupazione devono sempre essere trattate umanamente: non
devono essere soggette a un trattamento crudele o degradante, e
devono essere protette da qualsivoglia azione violenta (Articoli 13
e 14 della Terza Convenzione di Ginevra e Articolo 27 della Quarta
Convenzione di Ginevra). La tortura e altre forme di coercizione
fisica e psicologica contro i prigionieri di guerra e altre persone
recluse allo scopo di strapparne delle confessioni o delle
informazioni è proibito in ogni caso e in tutte le circostanze senza
eccezione alcuna (Articoli 17 e 87 della Terza Convenzione di
Ginevra; Articoli 5, 31 e 32 della Quarta Convenzione di Ginevra).
Le confessioni estorte con la coercizione o con la tortura non
possono mai essere utilizzate come prove di colpevolezza (Articolo
99 della Terza Convenzione di Ginevra e Articolo 31 della Quarta
Convenzione di Ginevra). Simili violazioni del Diritto Umanitario
Internazionale devono essere esaurientemente investigate allo
scopo di accertarne le responsabilità e di perseguire penalmente chi
ne fosse trovato responsabile (Articolo 129 della Terza
Convenzione di Ginevra e Articolo 146 della Quarta Convenzione
di Ginevra).
4. TRATTAMENTO NELLE REGOLARI STRUTTURE DI
RECLUSIONE
4.1. Condizioni generali di trattamento
Il Cicr ha potuto constatare che il trattamento dei prigionieri
custoditi nelle strutture di reclusione regolari da parte del personale
delle FC è rispettoso, con qualche eccezione dovuta a singole
personalità o ad occasionale perdita di controllo da parte delle
guardie. Il comportamento abusivo delle guardie, qualora riscontrato
e riportato ai loro superiori, era solitamente ammonito e disciplinato
immediatamente.

Il Cicr ha spesso notato un grave gap nelle comunicazioni tra il
personale carcerario e le persone private della loro libertà,
essenzialmente dovuto alla barriera della lingua, che ha dato adito a
frequenti incomprensioni. Ciò era inoltre associato ad un diffuso
atteggiamento di disprezzo da parte delle guardie. In conseguenza di
ciò, i prigionieri hanno spesso lamentato di essere trattati come esseri
inferiori, e hanno adottato un simile atteggiamento.
Il Cicr ha occasionalmente osservato i prigionieri essere
schiaffeggiati, maltrattati, strattonati o gettati a terra per difficoltà di
comunicazione (impossibilità a capire o fraintendimenti di ordini dati
in inglese erano considerati dalle guardie resistenza o
disobbedienza), o per atteggiamento poco rispettoso da parte delle
guardie, una riluttanza da parte del prigioniero a eseguire gli ordini o
anche alla perdita del controllo da parte delle guardie.
I provvedimenti disciplinari adottati comprendevano la
possibilità di essere portati fuori dal complesso, essere ammanettati,
essere costretti a stare in piedi, seduti, accucciati o sdraiati nella
sabbia sotto il sole fino a tre o quattro ore, a seconda della infrazione
disciplinare commessa (comportamento irriguardoso nei confronti
delle guardie, comunicazioni con altre persone private della libertà
durante il trasferimento da un complesso ad un altro, o disobbedienza
agli ordini), la temporanea sospensione della distribuzione di
sigarette, la temporanea segregazione in sezioni di isolamento
disciplinare delle strutture di reclusione.
Nonostante siano state osservate delle occasionali riduzioni o
sospensioni nella distribuzione di acqua o di razioni di cibo o più
comunemente di sigarette, la proibizione a comminare pene
collettive ai sensi del Diritto Umanitario Internazionale (Articoli
26.6, 87.3 della Terza Convenzione di Ginevra, e Articolo 33 della
Quarta Convenzione di Ginevra) pare essere stata in generale
rispettata dalle autorità carcerarie.
4.2 Sezione dei “Prigionieri di rilievo”, Aeroporto Internazionale di
Bagdad

A partire dal giugno 2003, un centinaio di “prigionieri di
rilievo” sono stati tenuti per circa 23 ore al giorno in stretto
isolamento, in piccole celle di cemento sprovviste di luce naturale.
Questo regime di isolamento totale impediva rigorosamente qualsiasi
contatto con altri prigionieri, con le guardie e con i membri della
famiglia (ad eccezione della possibilità di contattarli tramite i
Messaggi della Croce Rossa) e con il resto del mondo. Persino le
mogli e i membri della stessa famiglia erano soggetti a questo
regime. I prigionieri la cui “inchiesta” poteva dirsi pressoché
conclusa erano autorizzati a fare esercizio fisico insieme fuori dalle
celle per circa venti minuti due volte al giorno o a recarsi insieme
alle docce e ai gabinetti. Gli altri prigionieri ancora sotto
interrogatorio, invece, continuavano ad essere internati in totale
“isolamento” (per esempio avevano il permesso di recarsi fuori dalle
loro celle per venti minuti due volte al giorno, di recarsi alle docce o
al gabinetto ma sempre da soli e senza mai nessun contatto con gli
altri). Gran parte di questi prigionieri è stata soggetta a questo regime
per i passati cinque mesi. I tentativi di contattare altri prigionieri o
semplicemente di scambiare qualche occhiata o saluto erano
sanzionate da ammonizioni o da temporanee privazioni del tempo
trascorso fuori della cella. A partire dall’agosto 2003 i detenuti hanno
potuto avere con sé il Corano, ed è stato loro consentito di ricevere
libri di genere non politico, ma nessun giornale o rivista che
riportasse gli avvenimenti in corso. Il regime di reclusione è parso
essere motivato da un misto di preoccupazione in relazione alla
sicurezza (l’isolamento dei prigionieri dal mondo esterno), e alla
necessità di raccogliere intelligence. Tutti hanno dovuto sottostare a
degli interrogatori a partire dal momento della loro reclusione,
nonostante il fatto che a nessuno siano state fatte presenti le accuse a
carico. Il 30 ottobre 2003 il Cicr ha scritto alle autorità carcerarie
raccomandando loro di interrompere immediatamente le loro
procedure e di sostituirle con un regime di reclusione conforme agli
obblighi previsti per le FC ai sensi delle Convenzioni di Ginevra.
La reclusione di persone in isolamento totale, per mesi di
seguito, in celle prive di luce naturale per circa 23 ore al giorno è
un regime più rigido di quanto prevedano le forme di isolamento

previste dalla Terza e dalla Quarta Convenzione di Ginevra
(indagini su criminali o punizioni disciplinari). Pertanto tale
pratica non può essere utilizzata come una procedura regolare e
ordinaria da adottare con i prigionieri di guerra o con i detenuti
civili. Il Cicr ricorda alle autorità delle Forze della Coalizione in
Iraq che l’isolamento di questo tipo viola gli Articoli 21, 25, 89, 90,
95 e 103 della Terza Convenzione di Ginevra e gli Articoli 27, 41,
42, 78, 82, 118 e 125 della Quarta Convenzione di Ginevra. Il Cicr
raccomanda pertanto alle autorità delle FC di instaurare un regime
di isolamento che garantisca il rispetto dell’integrità psicologica e
della dignità umana dei prigionieri e di assicurarsi che a tutti i
prigionieri sia garantito un tempo sufficiente da trascorrere
all’aperto alla luce del sole, nonché la possibilità di muoversi e di
praticare esercizio fisico nel cortile interno.
5. IMPIEGO ECCESSIVO E SPROPORZIONATO DELLA FORZA
SUI PRIGIONIERI DA PARTE DELLE AUTORITA’
CARCERARIE
Dal marzo 2003 il Cicr ha registrato e in alcuni casi assistito a
un numero di incidenti nel corso dei quali le guardie hanno sparato ai
prigionieri con veri proiettili nell’ambito di qualche ribellione
scoppiata in relazione alle condizioni di carcerazione oppure durante
dei tentativi di fuga da parte di singoli detenuti:
Camp Cropper, 24 maggio 2003: nel contesto di uno
sciopero della fame, è scoppiata una rivolta nel campo poco
prima della visita del Cicr. Una persona privata della sua
libertà è stata ferita da un colpo di pistola.
Camp Cropper, 9 giugno 2003: sei prigionieri sono stati feriti
da colpi di arma da fuoco dopo che una guardia ha aperto il
fuoco contro il gruppo, nel tentativo di sedare una
dimostrazione.
Camp Cropper, 12 giugno 2003: due o forse tre prigionieri
sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre
tentavano di scappare attraverso il filo spinato. Uno di loro,
Akheel Abd Al-Hussein di Bagdad è stato ferito e più tardi è
deceduto dopo essere stato trasportato all’ospedale. L’altro

prigioniero è stato catturato e ha ricevuto le cure per le ferite
riportate dai colpi di pistola.
Abu Ghraib, 13 giugno 2003: Quando una rivolta è
scoppiata, le guardie da tre torrette di controllo hanno aperto
il fuoco contro i dimostranti, ferendo sette prigionieri e
uccidendone uno, Alaa Jasim Hassan. Le autorità hanno
svolto un’inchiesta sull’accaduto, arrivando alla conclusione
che “i colpi di arma da fuoco erano giustificati poiché le tre
guardie sulle torrette hanno ritenuto che la vita delle guardie
interne fosse in pericolo”.
Abu Ghraib, fine giugno 2003: durante una rivolta, un
prigioniero è stato ferito da un proiettile sparato da una
guardia.
Abu Ghraib, 24 novembre 2003: durante una rivolta quattro
detenuti sono stati uccisi dalle guardie appartenenti alla
Polizia Militare degli Stati Uniti. Le loro morti hanno avuto
luogo in conseguenza di una rivolta scoppiata in uno dei
compound, il numero 4. I detenuti lamentavano di non essere
soddisfatti delle condizioni della loro detenzione.
Specificatamente lamentavano la mancanza di cibo e di
vestiti, ma ancora più importante, la mancanza di garanzie
giuridiche e, cosa specialmente importante nel periodo di
Eid al-Fitr, la mancanza di visite da parte della famiglia o di
contatti in generale. I detenuti si sarebbero radunati nei
pressi del cancello, in cima al quale le guardie sono state
prese dal panico e hanno iniziato a sparare. Inizialmente
sono stati usati proiettili non letali, poi sostituiti da pallottole
vere. Il rapporto consegnato dalle FC al Cicr riporta che i
detenuti stavano cercando di aprire con la forza il cancello e
più avanti specifica che furono lanciati degli ammonimenti
verbali mentre contro la folla venivano usati dei proiettili
non letali. Dopo circa 25 minuti i proiettili furono sostituiti
da quelli veri e ciò provocò la morte di quattro detenuti.
(Seguono i nomi cancellati nel testo originale, Ndt). Il
rapporto dettagliato fornito dalle FC non indica la ragione
per la quale scoppiò la rivolta e non fornisce alcuna
raccomandazione su come un simile incidente avrebbe

potuto essere evitato. Il documento non mette in questione il
ricorso alla forza letale durante questo incidente.
Camp Bucca, 16-22 aprile 2003: i delegati del Cicr hanno
assistito ad un incidente che ha provocato il decesso per
colpo di arma da fuoco di un prigioniero e il ferimento di un
altro. Un colpo di arma da fuoco è stato sparato per terra da
un soldato situato fuori dal compound nel tentativo di portare
soccorso ad una delle guardie che pare fosse minacciata da
un prigioniero di guerra armato di bastone. Il secondo colpo
ha ferito il prigioniero di guerra all’avambraccio sinistro e il
terzo colpo ha ucciso un altro prigioniero di guerra.
Camp Bucca, 22 settembre 2003: In seguito a una rivolta
scoppiata in una sezione del campo, un prigioniero che pare
stesse lanciando delle pietre, è stato colpito da un colpo di
arma da fuoco sparato da una guardia su una torretta. E’ stato
ferito nella parte alta del torace, attraversato dalla pallottola
che è entrata davanti e uscita dietro. Le indagini condotte
dalle FC hanno concluso che “le guardie del compound
hanno correttamente applicato le regole di ingaggio e che
numerosi colpi non letali erano stati in precedenza sparati
senza frutto”. Il prigioniero “è stato vittima di una sparatoria
legittima”. Un delegato del Cicr e un interprete hanno
assistito all’episodio quasi nella sua interezza. In nessun
momento i prigionieri, compreso la vittima che è stata
colpita, sono parsi costituire una seria minaccia alla vita o
alla sicurezza delle guardie che avrebbero potuto reagire
all’accaduto con provvedimenti meno violenti. La sparatoria
ha evidenziato un chiaro disprezzo per la vita umana e per la
sicurezza dei prigionieri.
Questi incidenti sono stati investigati superficialmente dalle FC.
In tutti i casi esse hanno concluso che era stato fatto un ricorso
legittimo alla forza con colpi di arma da fuoco contro prigionieri che,
ad eccezione forse dell’episodio del 13 giugno 2003 presso Abu
Ghraib, non erano armati e non parevano poter costituire nessuna
grave minaccia per la vita di nessuno, cosa che avrebbe potuto
giustificare l’impiego delle armi da fuoco. In tutti i casi avrebbero
potuto essere adottati dei provvedimenti meno estremi per sedare le

rivolte e i disordini o per neutralizzare i prigionieri che tentavano di
scappare.
In relazione all’incidente del 22 settembre 2003, il Cicr scrisse
il 23 ottobre al comandante dell’800esima Brigata raccomandandogli
l’adozione di provvedimenti per il controllo degli assembramenti
compatibili con le regole e i principi statuiti dalla Terza e dalla
Quarta Convenzione di Ginevra, e altre normative applicabili, in
relazione all’impiego della forza o delle armi da fuoco da parte del
personale delle forze dell’ordine.
Dal maggio 2003 il Cicr ha ripetutamente raccomandato alle
FC di ricorrere a mezzi non letali per far fronte alle dimostrazioni,
alle rivolte o ai tentativi di fuga. A Camp Cropper si è tenuto conto di
tali raccomandazioni: dopo qualche iniziale deplorevole incidente,
non vi sono stati altri ferimenti di prigionieri da novembre 2003 in
poi. A metà luglio il Cicr è stato testimone di una dimostrazione in
quel campo: nonostante alcuni atti di violenza commessi dai
prigionieri, il problema è stato efficientemente risolto dal
comandante del campo senza ricorrere a un impiego eccessivo della
forza. Egli fece intervenire dei poliziotti militari esperti nelle pratiche
necessarie a sedare le rivolte, e si è astenuto da qualsiasi ulteriore
azione che potesse scatenare l’ira dei prigionieri, aspettando
pazientemente che gli animi si calmassero e poi cercando di
instaurare un dialogo con i prigionieri tramite i rappresentanti delle
varie sezioni. La sommossa è stata sedata senza nessuna violenza.
Il Cicr ricorda alle autorità delle FC che l’impiego delle
armi da fuoco contro prigionieri, specialmente contro coloro che
tentano di fuggire o stanno fuggendo è una misura estrema che
non deve mai essere sproporzionata al legittimo obiettivo che si
vuole ottenere (la cattura dei soggetti) e deve sempre essere
preceduta da avvisi e moniti adeguati alle circostanze (Articolo 42
della Terza Convenzione di Ginevra). Il personale carcerario delle
FC dovrebbe essere dotato di un adeguato addestramento per poter
gestire gli incidenti che dovessero verificarsi nelle strutture
carcerarie. Le armi da fuoco non dovrebbero essere mai usate,
tranne quando un sospetto colpevole ingaggia resistenza armata o

mette a repentaglio seriamente le vite degli altri e soltanto quando
misure meno estreme non sarebbero sufficienti a trattenerlo o a
catturarlo (Articolo 3 del Codice di comportamento degli agenti
delle forze dell’ordine e Articolo 9 dei principi di base per l’impiego
della forza e delle armi da fuoco da parte degli agenti delle forze
dell’ordine). In qualsiasi circostanza in cui dovessero essere
sparati dei colpi di arma da fuoco, dovrebbe essere
immediatamente redatto un rapporto dettagliato per le autorità
competenti. Qualsiasi decesso o ferimento grave di una persona
privata della propria libertà causato o che si sospetta sia stato
causato da una sentinella deve essere immediatamente seguito da
un’adeguata indagine da parte della Autorità Carceraria che
dovrebbe garantire la perseguibilità del responsabile o dei
responsabili riconosciuti colpevoli (Articolo 121 della Terza
Convenzione di Ginevra e Articolo 131 della Quarta Convenzione
di Ginevra).
6. SEQUESTRO E CONFISCA DI BENI PERSONALI
APPARTENENTI AI PRIGIONIERI
Il Cicr ha raccolto numerose dichiarazioni di sequestro e
confisca di proprietà private (denaro, auto, altri beni di valore) da
parte delle FC avvenute contestualmente all’arresto. Soltanto in rari
casi sono state rilasciate delle ricevute o agli arrestati o alle loro
famiglie, riportanti in dettaglio ciò che era stato confiscato. Questo
comportamento è stato considerato dai prigionieri come un vero e
proprio furto o alla stregua di un saccheggio. I seguenti esempi
possono servire a documentare tali accuse:
XXX (cancellato nel testo, Ndt) ha dichiarato che le FC
durante il suo arresto hanno prelevato 22.000 dollari in
contanti e il suo bagaglio personale.
XXX (cancellato nel testo, Ndt) ha lamentato che quando è
stato arrestato nella sua casa tra il 27 e il 28 maggio 2003 le
FC hanno confiscato una ingente somma di denaro e dei beni
personali. I beni personali includevano 71.450.000 dinari
iracheni, 14.000 dollari americani, due fedi nuziali, una
videocamera, un orologio, i documenti di una proprietà
immobiliare, i documenti di residenza della moglie, il

testamento del padre, i suoi diari personali, e gran parte dei
documenti privati e di identità di tutti i membri della
famiglia, oltre a numerose altre carte.
XXX (cancellato nel testo, Ndt) ha denunciato la confisca
della sua macchina al momento del suo arresto ad opera delle
FC a Bassora il 16 luglio 2003.
XXX (cancellato nel testo, Ndt) ha denunciato la confisca al
momento del suo arresto a casa sua il 21 agosto 2003 di due
milioni di dinari iracheni.
XXX (cancellato nel testo, Ndt) ha denunciato che il suo
denaro e due automobili sono state confiscate al momento
del suo arresto da parte delle FC avvenuto l’11 agosto 2003.
A Camp Cropper, Camp Bucca e Abu Ghraib è stato
progressivamente instaurato un sistema grazie al quale i beni
personali in possesso dei prigionieri al momento del loro arrivo nelle
strutture di detenzione, che non potevano tenere con sé (denaro, altri
oggetti di valore, indumenti di ricambio, documenti di identità) sono
stati registrati e custoditi fino al momento del loro rilascio. In questi
casi solitamente il prigioniero ha ottenuto una ricevuta dettagliata e i
suoi beni gli sono stati restituiti al momento del rilascio. Tuttavia il
sistema non ha preso in considerazione i beni personali confiscati al
momento dell’arresto.
In seguito alla perdita dei beni personali o ai danni causati alla
proprietà dalle FC durante i suoi raid, nonché alle lamentele
riguardanti le pensioni o gli stipendi, le FC hanno instaurato un
sistema compensativo aperto a tutti, compresi i detenuti e la
popolazione in generale. Le denunce devono essere presentate presso
i Centri di Informazione Generale (General Information Centers,
Gic), allestiti sotto la responsabilità dei Centri di coordinazione per
l’assistenza umanitaria (Humanitarian Assistance Coordination
Centers, Haac). A tal fine insieme alle denunce devono essere
presentate delle prove di appoggio, spesso problematiche da
presentare visto che le autorità che hanno proceduto all’arresto molto
raramente hanno rilasciato delle ricevute dettagliate. Il Cicr non è in
grado di valutare l’efficienza di questo sistema di risarcimento,
sebbene abbia avuto l’opportunità di visitare uno di questi Gic. Nella

città di Bagdad vi sono nove Gic e uno nella città di Mosul, ma in
altre zone del paese non ve ne sono e pertanto questo priva una vasta
parte delle persone interessate della possibilità di presentare una
denuncia.
Ai sensi delle clausole del diritto internazionale, il Cicr
ricorda alle autorità delle FC che il saccheggio è severamente
punito dal Diritto Umanitario Internazionale (Articolo 33 della
Quarta Convenzione di Ginevra), che la proprietà privata non può
essere confiscata (Articolo 46.2 della Convenzione n. IV dell’Aja,
1907), e che l’esercito di occupazione può prendere possesso
unicamente del denaro contante e dei fondi che sono di esclusiva
proprietà dello Stato (articolo 53 della Convenzione n. IV dell’Aja,
1907). Inoltre ricorda che i prigionieri devono poter essere
autorizzati a tenere con sé gli articoli di uso personale. I beni di
valore non devono essere loro tolti tranne che ai sensi delle
procedure autorizzate e previo rilascio di una ricevuta (Articolo
18.68.2 della Terza Convenzione di Ginevra e Articolo 97 della
Quarta Convenzione di Ginevra).
7. ESPOSIZIONE DEGLI INTERNATI/DETENUTI A MANSIONI
PERICOLOSE
Il 3 settembre 2003 a Camp Bucca tre prigionieri sono stati
gravemente feriti dall’esplosione di quella che è parsa essere una
bomba a grappolo, riportando:
XXX (cancellato nel testo, Ndt) amputazione bilaterale sotto
il ginocchio.
XXX (cancellato nel testo, Ndt) amputazione bilaterale sopra
il ginocchio.
XXX (cancellato nel testo, Ndt) amputazione della gamba
sinistra sopra il ginocchio.
Queste persone appartenevano a un gruppo di dieci prigionieri
coinvolti in un lavoro volontario per ripulire l’area in prossimità
del filo spinato del campo. Questi tre prigionieri sono stati
trasferiti presso l’Ospedale militare britannico da campo dove

hanno ricevuto adeguato trattamento sanitario. Le loro ferite hanno
reso necessaria l’amputazione degli arti.
Il 23 ottobre 2003 il Cicr ha scritto all’ufficiale di comando
della 800esima Brigata di Polizia Militare per richiedere che fosse
avviata un’inchiesta sull’accaduto. Il Cicr ha esortato le FC a non
impegnare i prigionieri in mansioni pericolose.
Il Cicr raccomanda alle autorità delle FC che tutte e tre le
vittime siano adeguatamente risarcite, conformemente sia alla
Terza che alla Quarta Convenzione di Ginevra (Articolo 68 della
Terza Convenzione di Ginevra e Articolo 95 della Quarta
Convenzione di Ginevra).
8. PROTEZIONE DEI PRIGIONIERI DAI BOMBARDAMENTI
Sin dalla sua riapertura a opera delle FC, la prigione di Abu
Ghraib è sempre stata bersaglio di frequenti bombardamenti notturni
con colpi di mortaio e altre armi, che hanno provocato in parecchie
occasioni decessi o ferimenti di prigionieri. Durante il mese di luglio,
il comandante della struttura ha riportato almeno 25 attacchi di
questo tipo. Il 16 agosto tre colpi di mortaio sono caduti nel
compound della prigione, uccidendo almeno cinque prigionieri e
provocando il ferimento di altre 67 persone. Altri attacchi in seguito
hanno provocato ulteriori morti e ferimenti. Un team del Cicr il 17
agosto ha visitato Abu Ghraib e ha riscontrato la mancanza di
adeguate contromisure: mentre il personale delle FC vive in edifici di
cemento, tutti i prigionieri sono ospitati in tende all’interno del
compound, che non ha bunker o altra forma di protezione, il che li
rende del tutto vulnerabili ai bombardamenti. I prigionieri
dichiararono di non essere stati messi a conoscenza di che cosa fare
per proteggersi nell’eventualità di un bombardamento. Erano molto
costernati e ritenevano che alle autorità “non interessasse”. Dopo
quegli attacchi, la sicurezza è aumentata intorno al recinto della
prigione per ridurre i rischi di ulteriori attacchi. Tuttavia, le misure
adottate per garantire la sicurezza dei prigionieri non sono parse
adeguate. I detenuti sono stati autorizzati a riempire e sistemare dei

sacchi di sabbia contro il perimetro di ogni tenda. Alla fine di ottobre
i sacchi di sabbia non erano ancora stati collocati intorno a tutte le
tende e gli stessi non parevano offrire una protezione adeguata in
caso di bombardamento o di esplosione.
Ai sensi di quanto previsto dal Diritto Umanitario
Internazionale, il Cicr ricorda alle autorità delle FC che le autorità
carcerarie non devono allestire luoghi di detenzione in aree
particolarmente esposte ai rischi della guerra (Articolo 23.1 della
Terza Convenzione di Ginevra e Articolo 83 della quarta
Convenzione di Ginevra). Ricorda che nelle zone di detenzione
esposte ai raid aerei e ad altri rischi correlati alla guerra, devono
essere messi a disposizione dei prigionieri adeguati ripari il cui
numero e la cui struttura siano in grado di garantire la protezione
necessaria. Nel caso di allarmi tutti i detenuti devono essere liberi
di accedere a tali ripari quanto più velocemente possibile (Articolo
23.2 della Terza Convenzione di Ginevra e Articolo 88 della quarta
Convenzione di Ginevra). Quando un luogo di detenzione viene
ritenuto insicuro, i prigionieri dovrebbero essere trasferiti in altro
luogo di detenzione, ricevendo adeguata sicurezza e condizioni di
vita compatibili con quanto espressamente previsto dalla Terza e
dalla Quarta Convenzione di Ginevra.
CONCLUSIONE
Il presente rapporto del Cicr documenta delle gravi violazioni
del Diritto Umanitario Internazionale in relazione alle condizioni di
trattamento dei prigionieri custoditi dalle FC in Iraq. In particolare
esso denuncia che i prigionieri corrono il rischio di essere soggetti a
procedure di coercizione fisica e psicologica, che in alcuni casi
equivalgono a tortura vera e propria, nelle prime fasi del loro
processo di detenzione.
Una volta conclusasi la fase dell’interrogatorio, le condizioni
di trattamento dei prigionieri generalmente migliorano, ad eccezione
della sezione dei “Prigionieri di rilievo” presso l’Aeroporto
internazionale di Bagdad, dove i prigionieri sono custoditi per circa
23 ore al giorno in rigido isolamento totale, in piccole celle di

cemento, prive di luce naturale. Questo regime non è conforme a
quanto previsto dalla Terza e dalla Quarta Convenzione di Ginevra.
Durante la loro carcerazione, questi prigionieri rischiano altresì
di essere vittime di un impiego eccessivo e sproporzionato della
forza da parte delle autorità carcerarie nel tentativo di riportare
l’ordine in caso di rivolta o per evitare fughe.
Un’altra grave violazione del Diritto Umanitario Internazionale
descritto nel rapporto del Cicr è la incapacità o la mancanza di
volontà di mettere in atto un sistema di notifica degli arresti per le
famiglie dei prigionieri. Questa violazione delle clausole previste dal
Diritto Umanitario Internazionale provoca enorme logorio nei
prigionieri e nelle loro famiglie, visto che queste ultime temono che i
loro parenti scomparsi siano deceduti. Il noncurante comportamento
da parte delle FC e la loro incapacità a provvedere rapidamente a
notificare tali informazioni con precisione alle famiglie dei
prigionieri arrestati ha oltre tutto delle gravi ripercussioni
sull’immagine delle Potenze Occupanti tra la popolazione irachena.
Oltre alle raccomandazioni evidenziate dal presente rapporto in
relazione alle condizioni di detenzione dei prigionieri, di notifica
degli arresti ai familiari e della necessità di svolgere indagini per le
violazioni contro il Diritto Umanitario Internazionale, per perseguire
quanti venissero ritenuti responsabili, il Cicr desidera espressamente
ricordare alle FC i suoi doveri:
Rispettare sempre la dignità umana, l’integrità fisica e la
sensibilità culturale dei prigionieri custoditi sotto il loro
controllo.
Instaurare un sistema di notifica degli arresti che garantisca
una rapida e accurata informazione alle famiglie dei
prigionieri.
Evitare qualsiasi forma di maltrattamento e di coercizione
fisica o psicologica dei prigionieri durante gli interrogatori.
Istruire le autorità che procedono agli arresti o che si
occupano delle carceri che provocare delle gravi ferite
corporee o danneggiare gravemente la salute dei prigionieri è

proibito ai sensi della Terza e della Quarta Convenzione di
Ginevra.
Instaurare un regime di detenzione che garantisca il rispetto
dell’integrità psichica e della dignità umana dei prigionieri.
Garantire che le unità militari incaricate di procedere
all’arresto, o di sovrintendere alle strutture di detenzione
ricevano un addestramento adeguato, che consenta loro di
agire in maniera adeguata e di ottemperare alle proprie
responsabilità senza far ricorso a maltrattamenti o
all’impiego eccessivo della forza.
Le procedure descritte in questo rapporto sono proibite ai sensi del
Diritto Umanitario Internazionale. Essi impongono una immediata
attenzione da parte delle Fc. In particolare le FC dovrebbero
rivedere le loro procedure, prendendo gli opportuni provvedimenti
per migliorare il trattamento dei prigionieri di guerra e di altre
persone protette che siano sotto la loro autorità. Questo rapporto è
parte di un dialogo bilaterale e confidenziale tra il Cicr e le FC. In
futuro il Cicr continuerà a dialogare in via bilaterale e
confidenziale con le FC ai sensi del Diritto Umanitario
Internazionale sulla base del monitoraggio delle condizioni in cui
vengono svolti gli arresti, gli interrogatori, e la reclusione dei
prigionieri custoditi sotto l’autorità delle FC. Fine del rapporto.

Traduzione di Anna Bissanti

 
 

* da: www.repubblica.it pubblicato in data maggio 2004 in formato PDF


Articolo ripubblicato da Arab.it in data maggio 2004 

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