Definizione delle tipologie dei visti
d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.
" DECRETO 12 luglio 2000 "
MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per la solidarieta' sociale
- Visto
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
- Visto
il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394,
regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, a
norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ed in particolare l'art. 5;
- Vista
la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:
- a)
del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato:
"Accordo di Schengen";
- b)
dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione
del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen,
di seguito indicata: "Convenzione di applicazione", con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione,
il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale
e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati
in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione
comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
- c)
dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo
di cui alla lettera b), tutti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;
-
- Vista
la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del
Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea,
i Trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi,
con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del
Protocollo allegato denominato "acquis" di Schengen;
-
- Vista
la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Sentiti
il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita';
- Considerato
che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' "acquis"
di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica
immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;
- Considerato
quanto previsto dalla "Istruzione consolare comune, diretta alle
rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati
parte della Convenzione di Schengen", di seguito indicata: "I.C.C.",
approvata dal comitato esecutivo per la prima volta a Parigi il 14 dicembre
1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999;
- Considerato
che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. 1, parte II dell'I.C.C.,
sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino
a novanta giorni, solo per motivi di turismo, affari, gara sportiva,
invito e missione;
- Considerato
che:
- 1)
i visti d'ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione
di applicazione sono denominati "visti Schengen uniformi", di seguito
indicati: "V.S.U.", e si dividono in:
- visti
di "tipo A", per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il
transito nelle zone internazionali degli aeroporti;
- visti
di "tipo B", per transito, con validita' massima di cinque giorni;
- visti
di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validita'
massima di novanta giorni;
- 2)
i visti suddetti possono essere limitati nella validita' territoriale,
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione di applicazione stessa,
assumendo la denominazione di visti a "validita' territoriale limitata",
di seguito indicati: "V.T.L.";
- 3)
i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione
sono denominati "visti nazionali", di seguito indicati:
- "V.N.",
e che tali visti di lunga durata, di "tipo D", hanno validita' superiore
a novanta giorni;
-
-
Decreta:
- Art.
1.
- 1.
Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono:
adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara
sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo,
lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza
elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale,
transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
- Art.
2.
- 1.
Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e
fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto
1999, n. 394, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna
tipologia di visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
- Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
- Roma,
12 luglio 2000
- Il
Ministro degli affari esteri Dini
- Il
Ministro dell'interno Bianco
- Il
Ministro della giustizia Fassino
- Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
- Il
Ministro per la solidarieta' sociale Turco
-
- Allegato
A
-
-
REQUISITI
E CONDIZIONI
- 1.
Visto per "adozione" (V.N.).
- Il
visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari,
allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento
pre-adottivo emesso dalla competente autorita' straniera in conformita'
alla legislazione locale.
- La
legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la Commissione per le adozioni
internazionali autorizza l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione (articoli 32 e 39,
lettera h), della legge n. 184/1983, come modificata dall'art. 3, della
legge n. 476/1998). Il rilascio del visto e' pertanto subordinato all'emanazione
della prescritta autorizzazione.
- L'art.
8, comma 2, della predetta legge richiama la normativa precedente per
il perfezionamento di quelle procedure di adozione avviate anteriormente
all'entrata in vigore della legge o anche in un momento successivo sino
alla costituzione della Commissione e alla pubblicazione degli albo
degli enti autorizzati. In tali casi, ai fini del rilascio del visto,
occorrera' verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- a)
dichiarazione di idoneita' all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano
dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori
adottanti, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- b)
provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla
competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale;
- c)
dichiarazione di conformita' del provvedimento alla legislazione dello
Stato straniero, emessa dall'autorita' consolare italiana competente
per luogo d'emissione del provvedimento. Il visto per adozione consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero
destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo
emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione
locale.
- 2.
Visto per "affari" (V.S.U.).
- Il
visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita'
economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento
o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati
o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- a)
la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
- b)
la finalita' economico-commerciale del viaggio per il quale e' richiesto
il visto;
- c)
l'esistenza e l'effettiva attivita' svolta in Italia dagli eventuali
operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore
straniero;
- d)
adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni caso non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
- Il
visto per affari puo' essere rilasciato anche alle persone che accompagnino,
per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
- 3.
Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.).
- Il
visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno
di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero
che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni
sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dall'art. 36, comma 1, del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 44, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- Il
visto viene altresi' rilasciato, secondo le modalita' previste dall'art.
44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
nell'ambito dei Programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2, del
testo unico n. 286/1998.
- Il
visto per cure mediche potra' essere rilasciato anche all'eventuale
accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati
mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito
dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma
3, del testo unico n. 286/1998.
- 4.
Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.).
- Il
visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso
in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato,
allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato
a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del
suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
- Il
visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto
nucleo familiare convivente del titolare.
- Le
richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche,
con nota verbale, e la concessione del visto sara' sempre subordinata
al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del
MAE.
- 5.
Visto per "familiare al seguito" (V.N.).
- Il
visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno
di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, allo straniero
che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un familiare cittadino
italiano, o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente
all'Accordo sullo spazio economico europeo, o al seguito di un familiare
straniero di cittadinanza diversa da quelle predette, secondo quanto
previsto dall'art. 29, comma 4 e 5 del testo unico n. 286/1998:
- a)
allo straniero che desideri entrare in territorio italiano al seguito
di un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese
dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo, puo' essere concesso un visto per "familiare al seguito",
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999,
e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998;
- b)
allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di un familiare
straniero, cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto a),
titolare di carta di soggiorno, o di visto per lavoro subordinato relativo
a contratto non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, puo' essere concesso un visto
per "familiare al seguito", alle condizioni di cui all'art. 29, comma
4, del testo unico n. 286/1998.
- I
requisiti per l'ottenimento del visto sono previsti dal comma 7, dell'art.
5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- 6.
Visto per "gara sportiva" (V.S.U.).
- Il
visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno
di breve durata, allo sportivo straniero che intenda partecipare a singole
competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere
professionistico che dilettantistico, agli allenatori, direttori tecnico-sportivi,
preparatori atletici od accompagnatori.
- Per
la partecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche, a carattere
ufficiale o amichevole, nell'ambito di discipline sportive riconosciute
dal Comitato olimpico, e' necessaria una comunicazione scritta del C.O.N.I.
o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorieta' della
competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.
- Quanto
ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza fara'
affidamento sulle liste ufficiali di nominativi o eventuali lettere
di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione
della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
- I
mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori all'importo
stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art.
4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
- 7.
Visto per "inserimento nel mercato del lavoro" (V.N.).
- Il
visto per inserimento nel mercato del lavoro consente l'ingresso in
territorio italiano, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino
straniero in favore del quale sia stata accettata la garanzia per l'accesso
al lavoro, secondo quanto previsto dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 23,
del testo unico n.
- 286/1998.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dagli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999.
- Lo
stesso visto e' rilasciato altresi' agli stranieri che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 4 dell'art. 23 del testo unico n. 286/1998,
per i quali non e' prevista l'autorizzazione sopracitata. I requisiti
e le condizioni, per tali casi, sono indicati dai comma 5 e 6, dell'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e dalla direttiva
del Ministero dell'interno di cui al comma 3 dell'art. 4 del testo unico
n. 286/1998, in particolare dagli articoli 2 e 4 della Direttiva stessa.
- 8.
Visto per "invito" (V.S.U.).
- Il
visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve
durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni
pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e
manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale, le cui
spese di soggiorno siano a carico dell'Ente invitante.
- Il
visto verra' parimenti rilasciato allo straniero convocato o invitato
dall'autorita' giudiziaria italiana, per la durata indicata dalla stessa
autorita'.
- 9.
Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).
- Il
visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato,
allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa
a carattere non subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n.
286/1998.
- Per
lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art.
27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998, e'
richiesta l'autorizzazione al lavoro.
- In
ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l'avvenuto
rilascio del visto alla Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezioni
del lavoro, territorialmente competente.
- I.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dall'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999:
- 1)
per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1,
dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 394/1999,
la dichiarazione ivi richiesta e' resa dall'amministrazione preposta
alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni
o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti
preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
- 2)
per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle
camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione
delle risorse necessarie di cui al comma 3, dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, riguardante le attivita'
ancora da intraprendere, e' resa dalla Camera di commercio competente
per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle camere stesse
in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
- Tale
attestazione e' resa altresi' dai competenti ordini professionali, per
le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini stessi.
- Per
quelle attivita' autonome che non trovano corrispondente iscrizione
nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni,
da denunce di inizio attivita', o dall'iscrizione ad albi, registri
od elenchi abilitanti (es. attivita' di consulenza, anche con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto
non e' individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione
e l'attestazione di cui ai comma 1 e 3, dell'art. 39, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli stranieri devono essere
in possesso di:
- a)
un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa
italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e,
nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
- b)
copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente
rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante
alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione
del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato
non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c)
una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore
autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- d)
copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese,
nel caso di societa' di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi,
nel caso di societa' di persone o di impresa individuale o di committente
non imprenditoriale, da cui risulti che l'entita' dei proventi o dei
redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
- Per
tali attivita', la documentazione sopra elencata sostituisce l'attestazione
di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999.
- Nei
casi di lavoro autonomo da svolgere in qualita' di socio e/o amministratore
in societa' e cooperative gia' in attivita', non e' richiesta alcuna
attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma
3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio
prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere
in possesso di:
- e)
certificato di iscrizione della societa' nel registro delle imprese;
- f)
copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente
rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' o della
cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio
ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto
stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- g)
una dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri
per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche
sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- h)
copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese,
nel caso di societa' di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi,
nel caso di societa' di persone, da cui risulti che l'entita' dei proventi
derivanti dall'attivita' sociale e' sufficiente a garantire il compenso
di cui al punto g);
- 3)
conformemente a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 39, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, le dichiarazioni e le attestazioni
- o la documentazione sostitutiva, sopra indicate devono essere presentate
alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla
osta provvisorio ai fini dell'ingresso;
- 4)
le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva,
in questione, unitamente al nulla osta della questura, devono essere
presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente,
ai fini del rilascio del visto ai sensi dei comma 5, 6 e 7, dell'art.
26, del testo unico n. 286/1998, e del comma 6, dell'art. 39, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999;
- 5)
ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare
dei requisiti previsti dal comma 3, dell'art. 26, del testo unico n.
286/1998, si dispone quanto segue:
- a)
in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilita'
di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione un contratto di acquisto
o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero
stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime
norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente
il visto un alloggio idoneo;
- b)
il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3, dell'art.
26 del testo unico n. 286/1998 e' soddisfatto in presenza di una corrispondente
garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle dichiarazioni previste
ai precedenti punti 2.c) e 2.g).
- II.
Per cio' che concerne l'attivita' lavorativa nel settore dello sport,
quanto disposto dal comma 17 dell'art. 40, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e' applicabile anche agli stranieri che
intendano svolgere attivita' autonoma presso societa' sportive non professionistiche,
diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
- III.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo,
i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- a)
copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata
del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario
o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso
di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le
categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
- b)
copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente
rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante
alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione
del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato
non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c)
idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da
qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza
del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorita' consolare
italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio
della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate
attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola
puo' essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni,
registrazioni video o audio, articoli di stampa;
- d)
nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della questura territorialmente
competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale
per il lavoro autonomo dal comma 4 dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di lavoro;
- e)
disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile
anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una
dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4, della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione
resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che
attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio
idoneo.
- Per
artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale,
e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I.,
da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per
brevi tourne'e dei lavoratori in questione, sara' sufficiente l'esibizione
di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula
del contratto.
- I
visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi
a soggiorni di breve durata, vengono rilasciati al di fuori delle quote
di cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n. 286/1998. I lavoratori
autonomi interessati dovranno essere informati dell'impossibilita' di
svolgere la loro attivita' per committente diverso da quello per il
quale il visto e' stato rilasciato e dell'impossibilita' di ottenere
la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.
- 10.
Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.).
- Il
visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno
di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero
che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere
subordinato.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico n. 286/1998 e dagli articoli
29, 30, 31, 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica stesso per l'esercizio di attivita'
professionali.
- I
requisiti e le condizioni di rilascio del visto per "lavoro subordinato"
stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p), del testo unico n. 286/1998,
e dall'art. 40, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999 debbono intendersi applicabili anche agli stranieri destinati
a svolgere attivita' sportiva presso societa' non professionistiche,
diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
- Per
gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su
navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari
di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto e'
rilasciato dietro formale e documentata richiesta delle societa' stesse.
- Per
i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi di bandiera italiana,
iscritte nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, il visto e' rilasciato dietro richiesta dell'armatore o suo agente
delegato, corredata dall'iscrizione della nave nel registro internazionale
e dalla relativa tabella d'armamento. La validita' del visto sara' corrispondente
alla durata prevista dell'imbarco, che risultera' dal contratto di arruolamento,
se gia' perfezionato, o da una dichiarazione dello stesso armatore.
Tale procedura potra' essere attivata in anticipo, anche via telefax,
ed il visto potra' essere rilasciato prescindendo dalla residenza in
loco del marittimo interessato.
- Per
cio' che riguarda i marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare
da navi di bandiera straniera presso porti italiani, e' previsto il
rilascio di visti di transito (successivo punto 18).
- 11.
Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.).
- Il
visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di breve o lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che per
ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica
utilita' debba recarsi in territorio italiano.
- Hanno
accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche
governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti
pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento
delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza
della loro attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi
di pubblica utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e
l'Italia.
- Analogo
visto per missione puo' essere rilasciato agli stranieri componenti
lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo
sia esente dal visto.
- 12.
Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.).
- Il
visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno
di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro
che abbiano gia' ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente,
religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali
iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano
partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica,
religiosa o pastorale.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- a)
l'effettiva condizione di "religioso";
- b)
documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione
o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in Italia.
- c)
nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico
di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza
non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
- 13.
Visto di "reingresso" (V.N.).
- Il
visto di reingresso consente l'entrata nel territorio nazionale, ai
fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato
o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno
che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano
rientrare nel territorio italiano.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- 14.
Visto per "residenza elettiva" (V.N.).
- Il
visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini
del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese
e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna
attivita' lavorativa.
- A
tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate e documentate garanzie
circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e
di ampie risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente
supporre la continuita' nel futuro. Tali risorse dovranno provenire
dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso
di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali
o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
- Al
coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi
ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto,
potra' essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette
capacita' finanziarie siano adeguate.
- 15.
Visto per "ricongiungimento familiare" (V.N.).
- Il
visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso in Italia,
ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato,
ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie di seguito specificate,
che intendano riacquistare la loro unione familiare con cittadini italiani
- o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo, o con stranieri di cittadinanza diversa
da quelle predette, residenti o regolarmente soggiornanti in Italia,
secondo quanto previsto dall'art. 28 del testo unico n. 286/1998:
- a)
il visto puo' essere rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi
con un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese
dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo, qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti legislativi
n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998.
- Il
visto per ricongiungimento familiare sara' rilasciato anche nel caso
di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani,
in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorita'
giudiziaria italiana competente;
- b)
Il visto e' altresi' rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi
con un familiare cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto
a), regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta o permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi
religiosi.
- Il
visto e' rilasciato alle categorie di familiari di cui ai comma 1, 2
e 6 dell'art. 29 del testo unico n. 286/1998.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dall'art. 29, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del testo unico n. 286/1998 e dall'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- La
condizione di familiare a carico prevista dall'art. 29, comma 1, lettere
c) e d) del testo unico n. 286/1998 deve essere idoneamente documentata
alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente al rilascio del
visto.
- Il
nullaosta al ricongiungimento previsto dall'art. 29, comma 7 del testo
unico n. 286/1998 deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,
entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della questura competente.
- 16.
Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.).
- Il
visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che
intenda seguire corsi universitari ai sensi dell'art. 39 del testo unico
n. 286/1998 e dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti
riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato
a svolgere attivita' culturali e di ricerca.
- Il
visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo necessario,
allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- a)
documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale
o attivita' culturale da svolgere;
- b)
adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo
stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art.
4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;
- c)
polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove
lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in
virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;
- d)
eta' maggiore di anni 14.
- Per
quanto concerne le attivita' di studio che comportano l'esercizio di
attivita' sanitarie e' richiesto il preventivo riconoscimento del titolo
di studio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero
della sanita'.
- 17.
Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.).
- Il
visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente
soggetto a tale obbligo (allegato 3 della ICC), di accedere alla zona
internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di
un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della
Parte contraente che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce
un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona
internazionale di transito degli aeroporti (ICC, I, 2.1.1).
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- a)
valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto,
di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;
- b)
biglietto aereo o prenotazione.
- 18.
Visto per "transito" (V.S.U.).
- Il
visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare
il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno
Stato terzo ad altro Stato terzo (ICC, I, 2.1.2), ed e' concesso a condizione
che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione
finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare
sul territorio delle altre parti contraenti (ICC, V, 2.1).
- La
concessione del visto e' sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti
minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve
durata per "turismo". Ulteriore requisito e' il possesso da parte dello
straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di
destinazione finale.
- Il
visto per transito e' altresi' rilasciato ai marittimi stranieri che
intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati
nel territorio nazionale o nello spazio Schengen.
- 19.
Visto per "trasporto" (V.S.U.).
- Il
visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di
breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi
periodi per svolgere attivita' professionale connessa con il trasporto
di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (autotrasportatori,
equipaggi di voli charter o privati).
- I
requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto sono
costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale
dei richiedenti, e da quella inerente l'attivita' da svolgere in occasione
del soggiorno richiesto.
- 20.
Visto per "turismo" (V.S.U.).
- Il
visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata, in Italia e
negli altri Paesi dello spazio Schengen al cittadino straniero che intenda
viaggiare per motivi turistici.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto, fatto salvo quanto
previsto dall'Istruzione consolare comune di Schengen, parte III, punto
3, e parte V, punto 1, sono:
- a)
adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo
stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art.
4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
- b)
il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la
disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
- c)
la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione
di ospitalita', ecc.).
- Nel
caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente
residente, dovra' essere esibita una "dichiarazione d'invito" con cui
il dichiarante attesti la sua disponibilita' ad offrire ospitalita'
in Italia al richiedente il visto. Laddove quest'ultimo non disponga
autonomamente dei mezzi di sussistenza previsti dal Ministero dell'interno
con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998,
tale "dichiarazione d'invito" dovra' essere accompagnata dalla ricevuta
di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia
da colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il
visto, per l'importo indicato dalla Direttiva predetta.
- Per
i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a carattere
turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la tutela dei minori
stranieri", (art. 33 del testo unico n. 286/1998) sono requisiti necessari:
- a)
l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta' genitoriale
o da parte del tutore;
- b)
l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
- 21.
Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.).
- Il
visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga
durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli
specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera
r), del testo unico n. 286/1998, e dell'art. 40, comma 16, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- La
durata massima del visto e' di un anno, ferme restando le limitazioni
dell'attivita' lavorativa disposte dall'art. 40, comma 16, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- I
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti
dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei
parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della
Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
|