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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE
( Disegno di legge 2898 )
TITOLO VII - NORME FINALI
Art. 46.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n.
390, sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni
previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
Art. 47.
(Testo unico - Disposizioni correttive)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine
di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti
gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le
norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non
incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo
3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni
della presente legge.
2. Il Governo é altresí delegato ad emanare, entro
il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piú decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che
si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i princípi della presente
legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità
saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre
disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della
scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Art. 48.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire
104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997
e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione
della presente legge.
Art. 49.
(Disposizioni finali)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente
legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica
dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie
per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000
milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo
48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
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