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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE
( Disegno di legge 2898 )
TITOLO VI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 45.
(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie
in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e
dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti princípi e criteri
direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme
comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso,
soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore
subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere
un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi
richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione
del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione
anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni
atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza nazionale e della sanità pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi
restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario.
Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni
tributo o prelievo di natura fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina
posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto
delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee;
e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa
e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento
dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel
decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal
suo regolamento di attuazione;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del
decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre
norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo é trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.
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