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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE
( Disegno di legge 2898 )
TITOLO II - DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO
E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I.
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato é
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente
e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puó avvenire, salvi
i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
2. Il visto di ingresso é rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla
base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di
altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta
in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso
o reingresso é adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve
essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione
e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno
é sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia,
in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri
di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e
le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi
di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per
i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese
di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso
in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia con siderato
una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti
e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia puó essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata
che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni
inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente
indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di
altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione
o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di
visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione
o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono
essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi
motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
7. L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e
delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente
legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato ed é rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puó
prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato
e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni
in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal visto d'ingresso,
nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non puó comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari
e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato
a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli
altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno
trenta giorni prima della scadenza ed é sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla
presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge
o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno é rinnovato
per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso
di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano
o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma
7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio
e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresí
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili
in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per
il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore
con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi é
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puó essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e
la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa,
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro
dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda, se sussistono
i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente
legge.
Art. 6.
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi
di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puó essere utilizzato
anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi
di studio e formazione puó essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive
e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passapor to o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, é punito
con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione,
l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede
agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un
reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero
si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da piú
di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio
dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i
quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non é
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni
o dagli accordi internazionali.
8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo é
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7.
(Carta di soggiorno)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno
per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri
di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari,
puó richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé,
per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno é
a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puó essere richiesta anche dallo straniero coniuge
o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo
380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del
codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se é stata emessa sentenza
di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora
non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla
legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio
della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa é ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puó:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato
in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al
cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione,
salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previ sto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo
C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica
a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa puó essere disposta solo per gravi motivi
di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene
ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in
via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
CAPO II.
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO
ED ESPULSIONE
Art. 8.
(Respingimento)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri
che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti
dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é altresí
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo é tenuto a prenderlo immediatamente
a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato
il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo
4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti
che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza necessaria presso
i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità
di pubblica sicurezza.
Art. 9.
(Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli
affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento
ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità
con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia
di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti é data comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno,
i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti
per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima
e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti
i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia,
di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e
sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le
iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente
legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione
a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili
ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine
di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. Salvo che il fatto costituisca piú grave
reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge
é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono
reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia
nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel
territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 é commesso a fine di lucro o da tre
o piú persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque
o piú persone, e nei casi in cui il fatto é commesso mediante
l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti,
la pena é della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di
lire trenta milioni per ogni straniero di cui é stato favorito l'ingresso
in violazione della presente legge. Se il fatto é commesso al fine di
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena é della reclusione
da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero
di cui é stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é sempre consentito l'arresto in
flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato
per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio
di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede
comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca
piú grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, é
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad accertarsi che
lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto
di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi piú gravi é disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione
o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti
all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni
clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine
e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei
mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale
regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo
e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e
delle ispezioni é redatto processo verbale in appositi moduli, che é
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se
ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresí
procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
8. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati
nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla pre venzione e repressione
dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se
vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza
con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti
dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita,
ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività
di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa
con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 11.
(Espulsione amministrativa)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, il Ministro dell'interno puó disporre l'espulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri.
2. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) é entrato nel territorio dello
Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non é stato respinto ai
sensi dell'articolo 8;
b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato revocato
o annullato, ovvero é scaduto da piú di sessanta giorni e non
ne é stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge
3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione é disposta in ogni caso
con decreto motivato. Quando lo straniero é sottoposto a procedimento
penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura
detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale.
Se tale misura non é applicata o é cessata, il questore puó
adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
4. L'espulsione é eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) é espulso ai sensi del comma
1 o si é trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato con l'intimazione;
b) é espulso ai sensi del comma 2, lettera c) , e il prefetto
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresí all'accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi
del comma 2, lettera a) , qualora quest'ultimo sia privo di valido documento
attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale,
familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando
l'espulsione é disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore
puó adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione,
sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero,
ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puó essere presentato unicamente
ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del
provvedimento. Il termine é di trenta giorni qualora l'espulsione sia
eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso é presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora
dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché
sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore
competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci
giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puó essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
puó essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puó essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità
e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero é
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, é assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché,
ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 é ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso é
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ció non sia possibile,
allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puó rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione,
é punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed é nuovamente
espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo
che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento
che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi
addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri
sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato
prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il
questore puó adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é valutato in
lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. 12.
(Esecuzione dell'espulsione)
1. Quando non é possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il
respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero,
ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,
ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità
di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza piú vicino, tra quelli individuati o costituiti
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e del tesoro.
2. Lo straniero é trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre
a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, é assicurata in ogni caso
la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti
al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11
ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle
quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida puó essere
disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puó prorogare il
termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione
dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena é possibile,
dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 é proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della
misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro
e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia
di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti
per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni
con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari
o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per
la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti
in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con
il Ministro del tesoro. Il Mini stro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 13.
(Espulsione a titolo di misura
di sicurezza)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale,
il giudice puó ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Art. 14.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi
in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 12,
comma 1, della presente legge, puó sostituire la medesima pena con la
misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione é eseguita dal questore anche se la sentenza non é
irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4.
Art. 15.
(Diritto di difesa)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale
é autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario
per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio
o al compimento di atti per i quali é necessaria la sua presenza. L'autorizzazione
é rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 16.
(Soggiorno per motivi
di protezione sociale)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia,
di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo
3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380
del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi
ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore,
anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole
della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo
ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili
dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione
al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento
dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti
idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza
e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate
strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata
di sei mesi e puó essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso é revocato in caso di interruzione
del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero
quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso
ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste
di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato
risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puó essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se
questo é a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
puó essere altresí convertito in permesso di soggiorno per motivi
di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puó essere
altresí rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena,
anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione
di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età,
e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5 miliardi
per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 17.
(Divieti di espulsione e di respingimento)
1. In nessun caso puó disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto
di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione.
2. Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall' articolo
11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con
il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono.
Art. 18.
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno,
per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati,
sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi,
anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono
annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
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