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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE
( Disegno di legge 2898 )
TITOLO III - DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 19.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle
quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con
tali decreti sono altresí assegnate in via preferenziale quote riservate
agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione
dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali
intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello
nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non
appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché
gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri.
5. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 350 milioni
annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 20.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero,
deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio ap posita richiesta nominativa di autorizzazione
al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, puó richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o piú
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19,
previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero,
che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni
rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti
all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Il datore di lavoro deve altresí esibire all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia
del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro puó essere iscritto nelle liste
di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno
e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno.
8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, é punito con l'arresto da
tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
Art. 21.
(Prestazione di garanzia
per l'accesso al lavoro)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante,
che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento
nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla
questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce
titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare
di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi
per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti
per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità
indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi
per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione
della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento,
un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti
locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni
del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni,
provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento
da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso
regolamento puó prevedere la formazione e le modalità di tenuta
di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta
garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro é ammessa secondo
le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce
in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puó
prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti
da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro
sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e
iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento
di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente
comma.
Art. 22.
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta puó essere effettuata nei confronti di
una o piú persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma
3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro
e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puó avere la validità
minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che
richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di piú breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo
per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese
che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puó inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato,
qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e
dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale
individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure
per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi
e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o piú stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annul lato, é
punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.
Art. 23.
(Previdenza e assistenza
per i lavoratori stagionali)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché
della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore
di lavoro é tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi
ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi.
Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale
a favore dei lavoratori di cui all'articolo 43.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti,
gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza
del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi
o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano
il territorio dello Stato. É fatta salva la possibilità di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 24.
(Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività
non occasionale di lavoro autonomo puó essere consentito a condizione
che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società
di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresí
dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività
che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi,
ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore
a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione
o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero
intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare
di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente
da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente
garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme piú favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente
in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia,
rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti
a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data
del rilascio.
Art. 25.
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma
4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini
per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie
di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società
estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno
Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di
sedi principali in Italia di società italiane o di società di
altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia
un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da
almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani
o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani,
effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni
siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia,
al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto
di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero,
nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici
o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o
da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore
per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani
o sono persone collocate "alla pari".
2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresí
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia.
3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione
europea é disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
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