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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE
( Disegno di legge 2898 )
TITOLO IV - DIRITTO ALL'UNITÁ FAMILIARE
E TUTELA DEI MINORI
Art. 26.
(Diritto all'unità familiare)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare
nei confronti dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per
motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle piú favorevoli
della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve
essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma
1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 27.
(Ricongiungimento familiare)
1. Lo straniero puó chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati ovvero legalmente separati, a condi zione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo
la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli
di età inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti
a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento
deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero,
nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare,
al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se
si chiede il ricongiungimento di quattro o piú familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.
4. É consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta
di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto
di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero
per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali é possibile
attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità
di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, é consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali é
possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito l'ingresso,
per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso
dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma
3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione, é presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente,
la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento
di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puó
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresí
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 28.
(Permesso di soggiorno
per motivi familiari)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con
visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero
con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno
un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante
in Italia. In tal caso il permesso del familiare é convertito in permesso
di soggiorno per motivi familiari. La conversione puó essere richiesta
entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno orginariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde
dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente
in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari é
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato
o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività
di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso
di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
ai sensi dell'articolo 27 ed é rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano
o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui all'articolo 7, é rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo
anno di età, il permesso di soggiorno puó essere convertito in
permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti
dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato
puó presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale
provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puó
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del
procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
L'onere derivante dall'applicazione del presente comma é valutato in
lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 29.
(Disposizioni a favore dei minori)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la piú favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino
al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno dello straniero al quale é affidato e segue
la condizione giuridica di quest'ultimo, se piú favorevole. L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito
della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario é rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico
e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si
trova nel territorio italiano, puó autorizzare l'ingresso o la permanenza
del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni della presente legge. L'autorizzazione é revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività
del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in
Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare
e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero, il provvedimento é adottato, su richiesta del
questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 30.
(Disposizioni concernenti minori
affidati al compimento della maggiore età)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei
cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi
1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, puó essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.
Art. 31.
(Comitato per i minori stranieri)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare
le attività delle aministrazioni interessate é istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui
delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti
dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le
modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei
minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni
che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché
per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza,
del per sonale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.
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