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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE
( Disegno di legge 2898 )
TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÉ
DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE
CAPO I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 32.
(Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua
validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano
in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo
del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresí ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai
minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale é
assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate
nei commi 1 e 2, é tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa
con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale,
ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per
i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve
essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'ammontare del contributo é determinato con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non puó essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puó essere
altresí richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai
sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo
il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla
spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità
previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e
b), non é valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale é iscritto
nella azienda sa nitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
Art. 33.
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai
soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle
regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presídi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale
e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità,
a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi
29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro
della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri
a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte
salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini
italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola
con le norme sul soggiorno non puó comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità
di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di
risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità
del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti
agli interventi di emergenza.
Art. 34.
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso
ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale,
tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo
modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché do cumentare
la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e
per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del
visto o di rilascio o rinnovo del permesso puó anche essere presentata
da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno
per cure mediche é altresí consentito nell'ambito di programmi
umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute,
che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed é rinnovabile finché durano
le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
CAPO II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
E PROFESSIONE
Art. 35.
(Attività professionali)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, é consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono
il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali
o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali
da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento
di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi é condizione necessaria
per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato.
Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero
ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento
di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite
dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali
e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito
delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali
massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento
di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 36.
(Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi
ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra
le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla
realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla
base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni
di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti
locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari
e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio
della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel
Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del
diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi
di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposi zioni di attuazione
del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni
ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché
dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi
e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 37.
(Accesso ai corsi delle università)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio é assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità
di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri
ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare
riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando
apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca,
nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche
con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura
economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità
di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio
e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o
autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero
ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università,
é disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto é
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. É comuque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità
di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o
per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero,
equipollente.
CAPO III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSOSTENZA SOCIALE
Art. 38.
(Centri di accoglienza.
Accesso all'abitazione)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni
e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri
di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati
a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puó disporre
l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme
restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri
in tali condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri
ivi ospitati nel piú breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia
e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali
e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della
lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio
in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puó accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali,
dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni
o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito
di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa
dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento
di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario
di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità
legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto
e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli
alloggi cosí strutturati é effettuata sulla base dei criteri e
delle modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti
locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato
in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Art. 39.
(Assistenza sociale)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti
nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati
ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni,
anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro
che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV.
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI
E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE
Art. 40.
(Misure di integrazione sociale)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie compe tenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri
e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in
collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi
di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti
e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale
e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese
di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici
e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine
degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte
nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine
di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza
in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici
e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 é istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali,
allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, é istituito presso
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività
volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione
delle informazioni sull'applicazione della presente legge.
Art. 41.
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza
o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani
e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che
nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino
straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piú svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piú svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione,
alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività
economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante
in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge
9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza,
ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente
all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i
lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico
o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza
e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli
atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
presenti in Italia.
Art. 42.
(Azione civile contro la discriminazione)
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,
il giudice puó, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze,
a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte,
nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piú opportuno agli atti
di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente
esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza
di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore
a quindici giorni, asse gnando all'istante un termine non superiore a otto giorni
per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale
nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura
civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del
codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puó altresí
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi
4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 é punito ai
sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento
discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza puó
dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni,
ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata.
Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio
di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puó
essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti
soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo
41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefíci
ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche,
di servizi o di forniture, é immediatamente comunicato dal pretore, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni
pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio,
incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni
o enti revocano il beneficio e, nei casi piú gravi, dispongono l'esclusione
del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni
di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione,
di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Art. 43.
(Fondo nazionale per le politiche
migratorie)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri é istituito
il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui
al comma 3, é stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire
58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
11, com ma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresí le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento
di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione,
la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria
competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva
e completa attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione,
alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di
promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri
e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa
l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e comunque da data non successiva al 1º gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma
2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono
versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate
al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
30 dicembre 1986, n. 943, é soppresso a decorrere dal 1º gennaio
2000.
Art. 44.
(Commissione per le politiche
di integrazione)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
per gli affari sociali é istituita la commissione per le politiche di
integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione
delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di
interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta
a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali,
e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione é composta da rappresentanti del Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti,
con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente
della commissione é scelto tra i professori universitari di ruolo esperti
nelle materie suddette ed é collocato in posizione di fuori ruolo presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare
alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni
pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della
segreteria della commissione, istituita presso il Dipar timento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi
ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la commissione puó
affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private,
a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione
e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni
o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puó avvalersi
della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
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